Art. 6.
                            Norme comuni
 
  1.  Le  norme  del  presente  titolo si applicano al demanio idrico
indicato all'articolo 2, agli alvei abbandonati di cui agli  articoli
942  e 946 del codice civile, nonche' alle opere idrauliche descritte
all'articolo  14  della  legge,  indipendentemente  dalle  iscrizioni
catastali o tavolari.
  2.  Le  concessioni  ed  autorizzazioni,  i  pareri  e  nulla  osta
interessanti i beni di cui al comma 1 sono subordinati all'osservanza
delle disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento  e
nelle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordati:
   a)  senza  pregiudizio  dei  diritti  di  terzi  e  fatta salva la
competenza di ogni altro ente o amministrazione;
   b) con la facolta' di imporre nuove prescrizioni o condizioni e la
riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti;
   e) con l'onere, che qualsiasi imposta o tassa, anche futura, resti
a diretto ed esclusivo carico del concessionario.