Art. 6. Norme comuni 1. Le norme del presente titolo si applicano al demanio idrico indicato all'articolo 2, agli alvei abbandonati di cui agli articoli 942 e 946 del codice civile, nonche' alle opere idrauliche descritte all'articolo 14 della legge, indipendentemente dalle iscrizioni catastali o tavolari. 2. Le concessioni ed autorizzazioni, i pareri e nulla osta interessanti i beni di cui al comma 1 sono subordinati all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e nelle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordati: a) senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatta salva la competenza di ogni altro ente o amministrazione; b) con la facolta' di imporre nuove prescrizioni o condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti; e) con l'onere, che qualsiasi imposta o tassa, anche futura, resti a diretto ed esclusivo carico del concessionario.