Art. 3.
       Entita' della sovvenzione e liquidazione del contributo
 
  1.  La  concessione  dei  contributi viene deli berata dalla Giunta
provinciale su proposta dell'Assessore alla  tutela  dell'ambiente  e
del lavoro.
  2.  Per  l'organizzazione  di  singole  iniziative o progetti, o di
programmi annuali puo' essere  concesso  un  contributo  dell'ottanta
percento della spesa riconosciuta ammissibile.
  3.  Per i costi amministrativi quali personale, affitto, telefono e
simili puo' essere concesso un contributo del trenta  percento  della
spesa riconosciuta ammissibile.
  4.  In  tal  caso  si procede alla detrazione dal preventivo totale
della quota relativa alle spese  amministrative,  sulla  quale  viene
calcolato  un contributo del trenta percento; sulla parte restante si
procede ai sensi del comma 2.
  5. La liquidazione dei contributi avviene solo previa presentazione
di  idonea  documentazione  di  spesa  regolarmente  quietanzata.  Il
controllo   della   liquidazione   avviene   a   cura  del  direttore
dell'ufficio responsabile  del  procedimento.  La  documentazione  di
spesa non puo' essere antecedente alla richiesta dello stesso.
  6. E' ammessa la liquidazione di parti del contributo.