Art. 4.
                  Esame e valutazione delle domande
 
  1.  Le  domande  di contributo devono essere presentate prima dello
svolgimento dell'iniziativa oppure prima  dell'inizio  dell'attivita'
annuale.
  2.  La valutazione al fine della concessione del contributo o della
sovvenzione viene fatta tenuto conto della qualita', dell'adeguatezza
rispetto ai fini prefissati e della  congruita'  delle  spese,  sulla
base dei criteri di cui all'articolo 3.