Art. 4. Esame e valutazione delle domande 1. Le domande di contributo devono essere presentate prima dello svolgimento dell'iniziativa oppure prima dell'inizio dell'attivita' annuale. 2. La valutazione al fine della concessione del contributo o della sovvenzione viene fatta tenuto conto della qualita', dell'adeguatezza rispetto ai fini prefissati e della congruita' delle spese, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3.