Art. 5.
             Termini per la presentazione delle domande
 
  1. Le domande di contributo o sovvenzione di cui all'articolo 1, da
redigersi    in    carta   legale,   vanno   presentate   all'Ufficio
Amministrativo tutela ambiente entro il mese di febbraio di ogni anno
se trattasi di  finanziamenti  di  programmi  annuali;  nel  caso  di
finanziamenti  di  singoli  progetti o iniziative ad hoc le richieste
possono essere presentate in qualsiasi momento.
  2. Alle domande di contributo o sovvenzione va allegata la seguente
documentazione:
   a) resoconto dell'attivita' dell'anno precedente, se si tratta  di
finanziamenti di programmi annuali;
   b)  rendiconto dell'anno precedente, se si tratta di finanziamenti
di programmi annuali;
   c) relazione sull'attivita'  contenuta  nel  programma  annuale  o
sull'iniziativa prevista se trattasi di singoli progetti;
   d) preventivo di spesa per l'attivita' prevista;
   e) piano di finanziamento per l'attivita' prevista;
   f)  dichiarazione  dalla  quale risulti se a fronte della medesima
iniziativa o  progetto  sia  stata  o  meno  presentata  domanda  per
l'ottenimento  di un contributo, o se ne si abbia gia' beneficiato da
parte di altri Uffici o Enti Pubblici;
   g) dichiarazione relativa alla posizione dell'IV-A;
   h) dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto;
   i) atto costitutivo e statuto della societa', ente o associazione,
se si tratta della  prima  richiesta  di  contributo  o  in  caso  di
modifiche.
  3. La documentazione allegata alla domanda deve essere, sufficiente
a  consentire  l'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi
idonei alla valutazione della domanda stessa ed  all'attivazione  dei
benefici previsti.
  4. Le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto devono essere
comunque    comunicate    per    iscritto   al   competente   ufficio
amministrativo.
  5.  L'Amministrazione  Provinciale  e'  autorizzata  a   richiedere
qualsiasi    ulteriore   documentazione   necessaria   per   l'esatto
accertamento delle specifiche situazioni sia di fatto che di diritto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare.
   Bolzano, 25 novembre 1994
       Il Presidente della Giunta Provinciale
DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1994
Registro n. 14, foglio n. 80 -  POLITO