Art. 10.
                 Programmazione delle iniziative di
                     informazione della Regione
 
  1.  L'ufficio  di  presidenza  del consiglio e la giunta regionale,
nell'ambito delle  rispettive  competenze,  dopo  aver  acquisito  le
proposte   degli  enti  locali,  degli  operatori  specializzati  nel
settore, delle  istituzioni  universitarie  e  di  rilievo  culturale
regionale,   approvano   annualmente  il  piano  delle  pubblicazioni
periodiche  e   il   programma   di   massima   delle   pubblicazioni
monografiche,  delle collane di volumi e delle iniziative informative
audiovisive che verranno prodotte direttamente  dalla  Regione  e  ne
danno comunicazione alla competente commissione consiliare.
  2.  L'ufficio  di  presidenza  del  consiglio  e la giunta, qualora
intendano apportare modifiche ed integrazioni al programma di cui  al
comma   1,   sono  tenute  a  darne  comunicazione  alla  commissione
consiliare competente.