Art. 10. Programmazione delle iniziative di informazione della Regione 1. L'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, dopo aver acquisito le proposte degli enti locali, degli operatori specializzati nel settore, delle istituzioni universitarie e di rilievo culturale regionale, approvano annualmente il piano delle pubblicazioni periodiche e il programma di massima delle pubblicazioni monografiche, delle collane di volumi e delle iniziative informative audiovisive che verranno prodotte direttamente dalla Regione e ne danno comunicazione alla competente commissione consiliare. 2. L'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta, qualora intendano apportare modifiche ed integrazioni al programma di cui al comma 1, sono tenute a darne comunicazione alla commissione consiliare competente.