Art. 11.
         Strumenti per l'informazione diretta della Regione
 
  1. I servizi  stampa,  documentazione  e  pubbliche  relazioni  del
consiglio e della giunta avvalendosi anche dei contributi degli altri
servizi   interessati  coordinano  l'attivita'  di  informazione,  di
documentazione e promozionale esterna della Regione.
  2. La Regione organizza i propri uffici stampa puntando ad ampliare
l'informazione  e  la comunicazione riguardanti l'attivita' regionale
in  attuazione,  a  migliorare  la   qualita'   professionale   della
informazione,  a  rendere  effettivamente  praticabili  i  diritti di
accesso di cui alla legge 241/1990  e  alla  normativa  regionale  di
attuazione.
  3.  Il  personale  degli  uffici  stampa  della  Regione che svolge
attivita'  giornalistica  deve   essere   iscritto   all'ordine   dei
giornalisti.
  4.  La  Regione,  entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, provvedera' a  riorganizzare  gli  uffici  stampa  in
funzione delle finalita' di cui ai commi precedenti.
  5.  Il  personale  degli uffici stampa della Regione attualmente in
servizio di ruolo ed iscritto all'ordine dei giornalisti, che  svolge
mansioni  giornalistiche  da  almeno due anni alla data di entrata in
vigore della presente legge, puo' optare per il trattamento economico
previsto dal contratto collettivo di  lavoro  giornalistico.  In  tal
caso  il  rapporto di lavoro e' trasformato a tempo indeterminato con
ogni garanzia di legge.
  6. Allo stesso personale che rimane nel  ruolo  regionale,  per  il
periodo  in  cui  presta servizio presso l'ufficio stampa, compete il
trattamento  retributivo  equiparato  economicamente  a  quello   del
redattore  ordinario  o, se capo ufficio, del caporedattore, previsto
dal contratto di lavoro.