Art. 11. Strumenti per l'informazione diretta della Regione 1. I servizi stampa, documentazione e pubbliche relazioni del consiglio e della giunta avvalendosi anche dei contributi degli altri servizi interessati coordinano l'attivita' di informazione, di documentazione e promozionale esterna della Regione. 2. La Regione organizza i propri uffici stampa puntando ad ampliare l'informazione e la comunicazione riguardanti l'attivita' regionale in attuazione, a migliorare la qualita' professionale della informazione, a rendere effettivamente praticabili i diritti di accesso di cui alla legge 241/1990 e alla normativa regionale di attuazione. 3. Il personale degli uffici stampa della Regione che svolge attivita' giornalistica deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti. 4. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedera' a riorganizzare gli uffici stampa in funzione delle finalita' di cui ai commi precedenti. 5. Il personale degli uffici stampa della Regione attualmente in servizio di ruolo ed iscritto all'ordine dei giornalisti, che svolge mansioni giornalistiche da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro e' trasformato a tempo indeterminato con ogni garanzia di legge. 6. Allo stesso personale che rimane nel ruolo regionale, per il periodo in cui presta servizio presso l'ufficio stampa, compete il trattamento retributivo equiparato economicamente a quello del redattore ordinario o, se capo ufficio, del caporedattore, previsto dal contratto di lavoro.