Art. 13. Anagrafe degli impianti di trasmissione 1. E' istituita presso il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo l'anagrafe degli impianti di teleradioemissione. La Regione provvedera' con specifico atto a regolamentare gli aspetti urbanistici, ambientali e sanitari legati alla ubicazione delle sorgenti di radioemissione.