Art. 13.
               Anagrafe degli impianti di trasmissione
 
  1. E' istituita  presso  il  comitato  regionale  per  il  servizio
radiotelevisivo  l'anagrafe  degli impianti di teleradioemissione. La
Regione provvedera' con specifico atto a  regolamentare  gli  aspetti
urbanistici,  ambientali  e  sanitari  legati  alla  ubicazione delle
sorgenti di radioemissione.