Art. 14. Commissione tecnica 1. E' costituita con decreto del presidente della giunta regionale una commissione tecnica per l'informazione e l'editoria costituita da: a) i responsabili del servizio sistema informativo del consiglio regionale e del servizio stampa e pubbliche relazioni della giunta regionale; b) un rappresentante del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo delle Marche; c) il presidente del consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti delle Marche; d) il presidente del Sindacato giornalisti marchigiani (Sigim); e) il delegato dell'USPI per le Marche; f) un rappresentante della FIEG; g) un rappresentante degli editori. 2. La commissione e' presieduta dal responsabile del servizio stampa e pubbliche relazioni della giunta regionale e dura in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato regionale radiotelevisivo; esprime i pareri relativi agli articoli 5 e 6 e le valutazioni sul rendiconto analitico delle spese di pubblicita' della Regione.