Art. 14.
                         Commissione tecnica
 
  1. E' costituita con decreto del presidente della giunta  regionale
una  commissione  tecnica  per l'informazione e l'editoria costituita
da:
   a) i responsabili del servizio sistema informativo  del  consiglio
regionale  e  del  servizio stampa e pubbliche relazioni della giunta
regionale;
   b) un  rappresentante  del  comitato  regionale  per  il  servizio
radiotelevisivo delle Marche;
   c)   il   presidente   del  consiglio  regionale  dell'ordine  dei
giornalisti delle Marche;
   d) il presidente del Sindacato giornalisti marchigiani (Sigim);
   e) il delegato dell'USPI per le Marche;
   f) un rappresentante della FIEG;
   g) un rappresentante degli editori.
  2. La commissione  e'  presieduta  dal  responsabile  del  servizio
stampa  e pubbliche relazioni della giunta regionale e dura in carica
per  lo  stesso  periodo   previsto   per   il   comitato   regionale
radiotelevisivo;  esprime  i pareri relativi agli articoli 5 e 6 e le
valutazioni sul rendiconto analitico delle spese di pubblicita' della
Regione.