Art. 17.
                          Norme finanziarie
 
  1.  Per  le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata,
per ciascuno degli anni 1995 e 1996, la spesa rispettivamente di lire
770 milioni e lire 730 milioni.
  2. Per ciascuno degli anni successivi l'entita' della  spesa  sara'
stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
  3. Le somme di cui al comma 1 sono cosÿi' ripartite:
   a)  contributi  per  spese  di conto capitale per il sostegno alle
imprese, alla innovazione tecnologica, articolo 6: lire  200  milioni
per l'anno 1995 e lire 200 milioni per l'anno 1996;
   b)  contributi  per  spese  di parte corrente per il sostegno alle
imprese e la formazione professionale, articolo 6: lire  100  milioni
per l'anno 1995 e lire 100 milioni per l'anno 1996;
   c)  spese per la promozione dell'editoria marchigiana, articolo 8:
lire 240 milioni per l'anno 1995 e lire 200 milioni per l'anno 1996;
   d) spese per le iniziative pubblicitarie della  Regione,  articolo
12:  lire  150  milioni per l'anno 1995 e lire 150 milioni per l'anno
1996;
   e) spese per l'adesione all'associazione Mediateca,  articolo  15:
lire 20 milioni per l'anno 1995 e lire 20 milioni per l'anno 1996;
   f)  spese  per il premio giornalistico "Luigi Albertini", articolo
16: lire 60 milioni per l'anno 1995 e  lire  60  milioni  per  l'anno
1996.
  4.  Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede nel
modo che segue:
   a) quanto a lire 770 milioni relativi all'anno  1995  e  lire  730
milioni  relativi  all'anno 1996 mediante equivalente riduzione degli
stanziamenti ascritti ai fini del bilancio  pluriennale  1994/1996  a
carico  del capitolo 5100101 all'uopo utilizzando le proiezioni per i
detti anni  del  medesimo  accantonamento  di  cui  alla  partita  11
dell'elenco 1;
   b)  per  gli  anni  successivi mediante impiego di quota parte del
fondo comune di cui all'articolo 8 della legge  16  maggio  1970,  n.
281 e successive modificazioni ed integrazioni.
  5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per
effetto del comma 1 saranno iscritte:
   a)  per  l'anno  1995 a carico dei seguenti capitoli che la giunta
regionale e' autorizzata ad istituire nello stato di previsione della
spesa  per  detto  anno,  aventi  le  seguenti  denominazioni   e   i
controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
   a1)  "Contributi  per  spese  di investimenti per il sostegno alle
imprese, alla innovazione tecnologica", articolo 6, lire 200 milioni;
   a2) "Contributi per spese di parte corrente per il  sostegno  alle
imprese e la formazione professionale", articolo 6, lire 100 milioni;
   a3)   "Spese  per  le  iniziative  pubblicitarie  della  Regione",
articolo 12, lire 150 milioni;
   a4)  "Spese per la promozione dell'editoria marchigiana", articolo
8, lire 240 milioni;
   a5) "Spese per l'adesione  all'associazione  Mediateca",  articolo
15, lire 20 milioni;
   a6)  "Spese  per  il  premio  giornalistico  --Luigi  Albertini''"
articolo 16, lire 60 milioni; per gli anni successivi  a  carico  dei
capitoli corrispondenti.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della
Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 3 gennaio 1995
                               RECCHI