Art. 17. Norme finanziarie 1. Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, la spesa rispettivamente di lire 770 milioni e lire 730 milioni. 2. Per ciascuno degli anni successivi l'entita' della spesa sara' stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. 3. Le somme di cui al comma 1 sono cosÿi' ripartite: a) contributi per spese di conto capitale per il sostegno alle imprese, alla innovazione tecnologica, articolo 6: lire 200 milioni per l'anno 1995 e lire 200 milioni per l'anno 1996; b) contributi per spese di parte corrente per il sostegno alle imprese e la formazione professionale, articolo 6: lire 100 milioni per l'anno 1995 e lire 100 milioni per l'anno 1996; c) spese per la promozione dell'editoria marchigiana, articolo 8: lire 240 milioni per l'anno 1995 e lire 200 milioni per l'anno 1996; d) spese per le iniziative pubblicitarie della Regione, articolo 12: lire 150 milioni per l'anno 1995 e lire 150 milioni per l'anno 1996; e) spese per l'adesione all'associazione Mediateca, articolo 15: lire 20 milioni per l'anno 1995 e lire 20 milioni per l'anno 1996; f) spese per il premio giornalistico "Luigi Albertini", articolo 16: lire 60 milioni per l'anno 1995 e lire 60 milioni per l'anno 1996. 4. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede nel modo che segue: a) quanto a lire 770 milioni relativi all'anno 1995 e lire 730 milioni relativi all'anno 1996 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti ascritti ai fini del bilancio pluriennale 1994/1996 a carico del capitolo 5100101 all'uopo utilizzando le proiezioni per i detti anni del medesimo accantonamento di cui alla partita 11 dell'elenco 1; b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte: a) per l'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli che la giunta regionale e' autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per detto anno, aventi le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: a1) "Contributi per spese di investimenti per il sostegno alle imprese, alla innovazione tecnologica", articolo 6, lire 200 milioni; a2) "Contributi per spese di parte corrente per il sostegno alle imprese e la formazione professionale", articolo 6, lire 100 milioni; a3) "Spese per le iniziative pubblicitarie della Regione", articolo 12, lire 150 milioni; a4) "Spese per la promozione dell'editoria marchigiana", articolo 8, lire 240 milioni; a5) "Spese per l'adesione all'associazione Mediateca", articolo 15, lire 20 milioni; a6) "Spese per il premio giornalistico --Luigi Albertini''" articolo 16, lire 60 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. La presente legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 3 gennaio 1995 RECCHI