Art. 2.
                             Interventi
 
  1.  In attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, nei limiti
di cui all'articolo 6, la Regione programma interventi tesi a:
   a) adeguare continuamente le proprie strutture organizzative  alle
esigenze della comunicazione;
   b)    promuovere   con   opportuni   incentivi   l'istituzione   e
l'adeguamento di analoghe  strutture  degli  enti  locali  singoli  e
associati;
   c)  valorizzare  l'immagione  della  Regione  e  della sua realta'
complessiva anche attraverso convenzioni  con  il  servizio  pubblico
radiotelevisivo e con le emittenti radiotelevisive private locali;
   b)  sostenere  la produzione di informazione locale da parte delle
emittenti private;
   e) concorrere a garantire la piu' ampia  diffusione  del  servizio
pubblico rediotelevisivo;
   f)  favorire intese fra servizio pubblico ed emittenza privata per
l'installazione dei ripetitori radiotelevisivi;
   g) sostenere la  stampa  di  informazione  periodica  regionale  e
locale;
   h)   promuovere   e  qualificare  le  pubblicazioni  di  interesse
regionale e locale;
   i)  sostenere  e  qualificare  l'editoria   pubblica   e   privata
marchigiana   attraverso   programmi   di   pubblicazioni  e  collane
editoriali di settore.