Art. 2. Interventi 1. In attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, nei limiti di cui all'articolo 6, la Regione programma interventi tesi a: a) adeguare continuamente le proprie strutture organizzative alle esigenze della comunicazione; b) promuovere con opportuni incentivi l'istituzione e l'adeguamento di analoghe strutture degli enti locali singoli e associati; c) valorizzare l'immagione della Regione e della sua realta' complessiva anche attraverso convenzioni con il servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti radiotelevisive private locali; b) sostenere la produzione di informazione locale da parte delle emittenti private; e) concorrere a garantire la piu' ampia diffusione del servizio pubblico rediotelevisivo; f) favorire intese fra servizio pubblico ed emittenza privata per l'installazione dei ripetitori radiotelevisivi; g) sostenere la stampa di informazione periodica regionale e locale; h) promuovere e qualificare le pubblicazioni di interesse regionale e locale; i) sostenere e qualificare l'editoria pubblica e privata marchigiana attraverso programmi di pubblicazioni e collane editoriali di settore.