Art. 3.
               Registro delle imprese radiotelevisive
 
  1. E' istituito la presidenza del consiglio regionale  il  registro
delle  imprese  radiotelevisive  operanti in ambito regionale, la cui
tenuta  e'  affidata  al   comitato   regionale   per   il   servizio
radiotelevisivo.    I  benefici  della  presente  legge sono concessi
esclusivamente  alle  imprese  iscritte  nel   registro   che   viene
aggiornato annualmente.
  2.  Sull'iscrizione ai registri e loro aggiornamento esprime parere
il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
  3.  L'istanza  d'iscrizione  va  presentata  alla  presidenza   del
consiglio  regionale dai legali rappresentanti dell'impresa corredata
di:
   a) atto costitutivo;
   b) attestato di iscrizione nel registro delle imprese;
   c)   dichiarazione   sostitutiva   di   atto   di  notorieta'  del
rappresentante  legale  dell'impresa  all'applicazione  al  personale
dipendente  o  comunque  utilizzato del contratto nazionale di lavoro
della categoria di appartenenza.