Art. 3. Registro delle imprese radiotelevisive 1. E' istituito la presidenza del consiglio regionale il registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale, la cui tenuta e' affidata al comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. I benefici della presente legge sono concessi esclusivamente alle imprese iscritte nel registro che viene aggiornato annualmente. 2. Sull'iscrizione ai registri e loro aggiornamento esprime parere il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. 3. L'istanza d'iscrizione va presentata alla presidenza del consiglio regionale dai legali rappresentanti dell'impresa corredata di: a) atto costitutivo; b) attestato di iscrizione nel registro delle imprese; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del rappresentante legale dell'impresa all'applicazione al personale dipendente o comunque utilizzato del contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza.