Art. 4.
           Registro regionale delle testate giornalistiche
 
  1. E'  istituito  altresÿi'  presso  la  presidenza  del  consiglio
regionale   un   registro   regionale   delle  testate  di  giornali,
pubblicazioni, riviste e periodici registrate a  norma  di  legge  da
almeno  cinque  anni  dall'approvazione  della  presente  legge e che
abbiano  avuto  pubblicazione  negli  ultimi  tre  anni  dalla   data
dell'approvazione  della  presente  legge con regolare periodicita' e
diffusione, da accertarsi a seguito di deposito delle pubblicazioni o
loro copie autentiche.
  2. I dati di riferimento sono quelli delle  registrazioni  e  delle
autorizzazioni   rilasciate   dai   tribunali  delle  Marche  per  il
territorio marchigiano.
  3. Per l'iscrizione al suddetto registro vale quanto  previsto  dal
comma 3 dell'articolo 3.