Art. 4. Registro regionale delle testate giornalistiche 1. E' istituito altresÿi' presso la presidenza del consiglio regionale un registro regionale delle testate di giornali, pubblicazioni, riviste e periodici registrate a norma di legge da almeno cinque anni dall'approvazione della presente legge e che abbiano avuto pubblicazione negli ultimi tre anni dalla data dell'approvazione della presente legge con regolare periodicita' e diffusione, da accertarsi a seguito di deposito delle pubblicazioni o loro copie autentiche. 2. I dati di riferimento sono quelli delle registrazioni e delle autorizzazioni rilasciate dai tribunali delle Marche per il territorio marchigiano. 3. Per l'iscrizione al suddetto registro vale quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.