Art. 5.
                        Soggetti beneficiari
 
  1.  Gli  interventi  della  presente  legge  sono  destinati a quei
soggetti, iscritti nei registri di cui  agli  articoli  3  e  4,  che
siano:
   a)  aziende editoriali regionali che producano periodici o collane
di volumi che per contenuti diffusione e sede  redazionale  risultino
prevalentemente  finalizzati  all'informazione ed all'approfondimento
della  realta'  e  della  storia  sociale,  economica  della  regione
marchigiana;
   b) emittenti televisive private locali che abbiano redazione nelle
Marche,   diffondano  prevalentemente  in  tale  ambito  e  producano
trasmissioni informative periodiche sulla realta' sociale,  economica
e culturale marchigiana;
   c)    emittenti  radiofoniche  locali  private con caratteristiche
analoghe  a  quelle   descritte   al   punto   b)   che   trasmettano
quotidianamente notizie di interesse regionale;
   b)  comuni  singoli o associati che intendano dotarsi di strumenti
di informazione alla cittadinanza sulle  relative  realta'  locali  o
attivare  programmi  editoriali  pluriennali  per  la conoscenza e lo
studio, scientificamente qualificato, della storia locale.
  2. Nella destinazione degli interventi sara'  data  priorita'  alle
imprese  cooperative  ed ai consorzi di cooperative, in particolare a
quelle editrici di periodici iscritti nel  registro  nazionale  della
stampa  presso  l'ufficio  del garante della presidenza del Consiglio
dei  Ministri.  Sara'  tenuto  particolare  conto  delle   iniziative
promosse  e  gestite  dai comuni associati nelle forme previste dalla
legge 142/1990 e da donne in  forma  associata;  di  quelle  volte  a
consentire  la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non
vedenti   e  non  udenti;  di  quelle  tese  a  facilitare  l'accesso
all'informazione da parte degli  emigrati  marchigiani  all'estero  e
degli immigrati extracomunitari nelle Marche.
  3. Verra' data altresÿi' priorita', fatto salvo quanto previsto dal
comma  2,  a  quelle  testate che realizzino, con periodicita' almeno
quindicinale,   informazione   locale,   nonche'    alle    emittenti
radiotelevisive  che  dedichino  almeno  il  30  per  cento  a titolo
gratuito della propria programmazione all'informazione locale.
  4. Sono esclusi dagli interventi gli  organi  di  informazione  che
utilizzino  piu'  del  70  per  cento dei propri spazi per passaggi e
inserzioni pubblicitari. La fruizione dei  benefici  e'  condizionata
alla presentazione dei rendiconti o dei bilanci aziendali relativi ai
due  anni  precedenti  a  quello per il quale si chiede il contributo
regionale.