Art. 5. Soggetti beneficiari 1. Gli interventi della presente legge sono destinati a quei soggetti, iscritti nei registri di cui agli articoli 3 e 4, che siano: a) aziende editoriali regionali che producano periodici o collane di volumi che per contenuti diffusione e sede redazionale risultino prevalentemente finalizzati all'informazione ed all'approfondimento della realta' e della storia sociale, economica della regione marchigiana; b) emittenti televisive private locali che abbiano redazione nelle Marche, diffondano prevalentemente in tale ambito e producano trasmissioni informative periodiche sulla realta' sociale, economica e culturale marchigiana; c) emittenti radiofoniche locali private con caratteristiche analoghe a quelle descritte al punto b) che trasmettano quotidianamente notizie di interesse regionale; b) comuni singoli o associati che intendano dotarsi di strumenti di informazione alla cittadinanza sulle relative realta' locali o attivare programmi editoriali pluriennali per la conoscenza e lo studio, scientificamente qualificato, della storia locale. 2. Nella destinazione degli interventi sara' data priorita' alle imprese cooperative ed ai consorzi di cooperative, in particolare a quelle editrici di periodici iscritti nel registro nazionale della stampa presso l'ufficio del garante della presidenza del Consiglio dei Ministri. Sara' tenuto particolare conto delle iniziative promosse e gestite dai comuni associati nelle forme previste dalla legge 142/1990 e da donne in forma associata; di quelle volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti; di quelle tese a facilitare l'accesso all'informazione da parte degli emigrati marchigiani all'estero e degli immigrati extracomunitari nelle Marche. 3. Verra' data altresÿi' priorita', fatto salvo quanto previsto dal comma 2, a quelle testate che realizzino, con periodicita' almeno quindicinale, informazione locale, nonche' alle emittenti radiotelevisive che dedichino almeno il 30 per cento a titolo gratuito della propria programmazione all'informazione locale. 4. Sono esclusi dagli interventi gli organi di informazione che utilizzino piu' del 70 per cento dei propri spazi per passaggi e inserzioni pubblicitari. La fruizione dei benefici e' condizionata alla presentazione dei rendiconti o dei bilanci aziendali relativi ai due anni precedenti a quello per il quale si chiede il contributo regionale.