Art. 7.
                      Formazione professionale
 
  1.  La  Regione  Marche,  nell'ambito  dei  programmi di formazione
professionale del fondo sociale  europeo  (CEE)  e  della  formazione
ordinaria,   sentita  la  commissione  di  cui  all'articolo  14,  la
competente commissione consiliare e gli enti  delegati,  promuove  la
realizzazione   di  appositi  corsi  sulle  qualifiche  professionali
maggiormente necessarie per il  personale  tecnico  degli  organi  di
informazione locali.
  2.   La   Regione,   anche  in  collaborazione  con  la  competente
commissione delle comunita' europee,  attivera'  interventi  volti  a
promuovere     l'integrazione    europea    ed    il    potenziamento
dell'audiovisivo.