Art. 7. Formazione professionale 1. La Regione Marche, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del fondo sociale europeo (CEE) e della formazione ordinaria, sentita la commissione di cui all'articolo 14, la competente commissione consiliare e gli enti delegati, promuove la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali maggiormente necessarie per il personale tecnico degli organi di informazione locali. 2. La Regione, anche in collaborazione con la competente commissione delle comunita' europee, attivera' interventi volti a promuovere l'integrazione europea ed il potenziamento dell'audiovisivo.