Art. 8.
                Promozione dell'editoria marchigiana
 
  1.  La Regione promuove e sostiene l'iniziativa editoriale pubblica
e privata nelle Marche, favorendo  la  crescita  imprenditoriale,  la
qualificazione  professionale  e  l'inserimento nel mercato nazionale
degli editori marchigiani.
  2. Le imprese, registrate secondo quanto previsto  all'articolo  3,
che  abbiano pubblicato almeno dieci titoli di libri in distribuzione
in edicola o in libreria, oppure almeno un periodico registrato in un
tribunale marchigiano da  almeno  tre  anni  e  in  distribuzione  in
edicola  o  in  libreria  o  in  abbonamento postale, sono ammesse ai
benefici della presente legge.
  3. La Regione, con la consulenza scientifico-culturale  del  centro
regionale  per  i  beni  culturali,  promuove e realizza programmi di
pubblicazioni periodiche e  non,  di  contenuto  storico,  artistico,
sociale  e  culturale  proposti  da  enti  locali  in forma singola o
associata con istituti di credito e con case editrici delle Marche.
  4. Il centro  beni  Culturali  provvede  con  piani  annuali  anche
all'acquisto  di  collane e volumi con le caratteristiche indicate al
comma 3, previo il parere della commissione consiliare competente, al
fine di dotarne la biblioteca  del  consiglio  regionale,  il  centro
stesso  e  le  biblioteche  del  sistema  bibliotecario  marchigiano,
nonche' altre istituzioni culturali di rilievo.