Art. 8. Promozione dell'editoria marchigiana 1. La Regione promuove e sostiene l'iniziativa editoriale pubblica e privata nelle Marche, favorendo la crescita imprenditoriale, la qualificazione professionale e l'inserimento nel mercato nazionale degli editori marchigiani. 2. Le imprese, registrate secondo quanto previsto all'articolo 3, che abbiano pubblicato almeno dieci titoli di libri in distribuzione in edicola o in libreria, oppure almeno un periodico registrato in un tribunale marchigiano da almeno tre anni e in distribuzione in edicola o in libreria o in abbonamento postale, sono ammesse ai benefici della presente legge. 3. La Regione, con la consulenza scientifico-culturale del centro regionale per i beni culturali, promuove e realizza programmi di pubblicazioni periodiche e non, di contenuto storico, artistico, sociale e culturale proposti da enti locali in forma singola o associata con istituti di credito e con case editrici delle Marche. 4. Il centro beni Culturali provvede con piani annuali anche all'acquisto di collane e volumi con le caratteristiche indicate al comma 3, previo il parere della commissione consiliare competente, al fine di dotarne la biblioteca del consiglio regionale, il centro stesso e le biblioteche del sistema bibliotecario marchigiano, nonche' altre istituzioni culturali di rilievo.