Art. 10. Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti e gestiti dalle province, di preferenza su terreni demaniali e su quelli ad agricoltura estensiva. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento o rinsanguamento del territorio provinciale e sono soppressi, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 9, comma 12, qualora non sussistano piu' le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalita'. 2. Nel territorio dei centri devono essere realizzate attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di produzione e di incremento delle specie di fauna selvatica per le quali gli stessi sono stati costituiti. 3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono disposte dalla provincia che si avvale, sotto la sua diretta vigilanza, di cacciatori volontari incaricati dalle associazioni venatorie. 4. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica devono essere effettuati almeno due censimenti annuali, nel periodo febbraio-marzo per rilevare la consistenza dei riproduttori e nel periodo settembre-ottobre per la verifica del successo riproduttivo. 5. Nei centri di cui al comma 1 e' vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall'art. 25.