Art. 10.
                   Centri pubblici di riproduzione
              della fauna selvatica allo stato naturale
 
  1.  I  centri  pubblici  di riproduzione della fauna selvatica sono
istituiti  e  gestiti  dalle  province,  di  preferenza  su   terreni
demaniali  e su quelli ad agricoltura estensiva. Essi hanno per scopo
la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della
ricostituzione del patrimonio  faunistico  autoctono,  da  utilizzare
esclusivamente  per  le  azioni di ripopolamento o rinsanguamento del
territorio provinciale e sono soppressi, nel rispetto delle modalita'
di  cui  all'art.  9,  comma  12,  qualora  non  sussistano  piu'  le
condizioni idonee al conseguimento delle loro finalita'.
  2. Nel territorio dei centri devono essere realizzate  attrezzature
ed  interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di produzione e di
incremento delle specie di fauna selvatica per le  quali  gli  stessi
sono stati costituiti.
  3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono
disposte  dalla  provincia  che  si  avvale,  sotto  la  sua  diretta
vigilanza, di  cacciatori  volontari  incaricati  dalle  associazioni
venatorie.
  4.  In  ogni  centro  di  riproduzione della fauna selvatica devono
essere  effettuati  almeno  due  censimenti  annuali,   nel   periodo
febbraio-marzo  per  rilevare  la  consistenza dei riproduttori e nel
periodo settembre-ottobre per la verifica del successo riproduttivo.
  5. Nei centri di cui al comma 1 e' vietata ogni  forma  di  caccia,
salvo quanto previsto dall'art. 25.