Art. 11.
           Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica
 
  1.  La  Regione,  nell'esercizio  delle  funzioni amministrative di
programmazione, sentito il parere delle amministrazioni  provinciali,
delle  comunita'  montane interessate, dell'istituto nazionale per la
fauna selvatica, delle associazioni venatorie  riconosciute  e  delle
organizzazioni   agricole   maggiormente  rappresentative  a  livello
regionale,  istituisce  due  zone  di   ricerca   e   sperimentazione
faunistica in ogni provincia di dimensioni comprese tra 1.500 e 2.000
ettari,  al  fine  di  favorire  studi  sulla  biologia  della  fauna
selvatica, sul miglioramento delle tecniche  di  ambientamento  e  di
incremento della fauna selvatica, in particolare di quella autoctona,
e   di   favorire  l'impiego  di  tecniche  agricole  idonee  per  la
salvaguardia della fauna e per il ripristino degli habitat.
  2. Per la gestione delle zone e' istituito un comitato di  gestione
composto da:
   a)  l'assessore  regionale  alla  caccia  o un suo delegato che ne
assume la presidenza;
   b)gli assessori provinciali alla caccia o loro delegati;
   c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute
a livello nazionale operanti nella regione;
   d) tre rappresentanti  delle  associazioni  agricole  maggiormente
rappresentative a livello regionale;
   e)  un  rappresentante  regionale  dell'ente  nazionale  cinofilia
italiana;
   f) un rappresentante  indicato  dall'universita'  ricadente  nella
provincia o comunque nella regione;
   g)  il  direttore dell'istituto nazionale per la fauna selvatica o
un suo delegato.
  3. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal comitato  di  cui  al
comma  2, per la gestione tecnico-amministrativa di ciascuna zona, le
province possono istituire apposite  commissioni  di  gestione  nelle
quali,  qualora  la  zona  stessa insista in territorio montano, deve
essere assicurata la rappresentanza delle comunita' montane.
  4.  L'istituzione  delle  zone  di  cui  al comma 1, avviene con le
procedure di cui all'art. 12 e le province provvedono  alle  relative
tabellazioni secondo le modalita' determinate dalla giunta regionale.
  5. Il provvedimento istituito indica il perimetro, l'estensione del
territorio,  la  durata  e stabilisce le forme con cui si promuove la
collaborazione dei proprietari dei conduttori dei fondi,  nonche'  le
modalita'  straordinarie di tutela della selvaggina e delle attivita'
agricole.
  6. Ai fini della istituzione delle zone  di  cui  al  comma  1,  la
provincia,   con   la  collaborazione  delle  associazioni  venatorie
riconosciute e delle organizzazioni agricole, provvede  ad  acquisire
il  consenso  dei  proprietari  o conduttori dei fondi compresi nella
zona, stipulando specifiche convenzioni riguardanti il rimborso delle
spese, comprese  quelle  di  vigilanza,  e  le  eventuali  indennita'
connesse  con  gli  obblighi derivanti dall'attivita' di ricerca e di
sperimentazione.
  7. Per tutto il periodo della sperimentazione le  zone  di  cui  al
presente  articolo sono sottoposte al regime previsto dall'art. 9 per
le zone di ripopolamento e cattura.
  8. Al termine della sperimentazione il territorio delle zone di cui
al comma 1 e' restituito alla caccia nel rispetto delle modalita'  di
cui all'art. 9, comma 12.
  9.  Nelle  zone di cui al presente art. si applicano le normative e
gli  incentivi   previsti   dal   reg.   92/2078/CEE   e   successive
modificazioni.
  10.  Nessun compenso e' dovuto ai componenti del comitato di cui al
comma 2.