Art. 11. Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica 1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative di programmazione, sentito il parere delle amministrazioni provinciali, delle comunita' montane interessate, dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, istituisce due zone di ricerca e sperimentazione faunistica in ogni provincia di dimensioni comprese tra 1.500 e 2.000 ettari, al fine di favorire studi sulla biologia della fauna selvatica, sul miglioramento delle tecniche di ambientamento e di incremento della fauna selvatica, in particolare di quella autoctona, e di favorire l'impiego di tecniche agricole idonee per la salvaguardia della fauna e per il ripristino degli habitat. 2. Per la gestione delle zone e' istituito un comitato di gestione composto da: a) l'assessore regionale alla caccia o un suo delegato che ne assume la presidenza; b)gli assessori provinciali alla caccia o loro delegati; c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale operanti nella regione; d) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; e) un rappresentante regionale dell'ente nazionale cinofilia italiana; f) un rappresentante indicato dall'universita' ricadente nella provincia o comunque nella regione; g) il direttore dell'istituto nazionale per la fauna selvatica o un suo delegato. 3. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal comitato di cui al comma 2, per la gestione tecnico-amministrativa di ciascuna zona, le province possono istituire apposite commissioni di gestione nelle quali, qualora la zona stessa insista in territorio montano, deve essere assicurata la rappresentanza delle comunita' montane. 4. L'istituzione delle zone di cui al comma 1, avviene con le procedure di cui all'art. 12 e le province provvedono alle relative tabellazioni secondo le modalita' determinate dalla giunta regionale. 5. Il provvedimento istituito indica il perimetro, l'estensione del territorio, la durata e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari dei conduttori dei fondi, nonche' le modalita' straordinarie di tutela della selvaggina e delle attivita' agricole. 6. Ai fini della istituzione delle zone di cui al comma 1, la provincia, con la collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole, provvede ad acquisire il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi compresi nella zona, stipulando specifiche convenzioni riguardanti il rimborso delle spese, comprese quelle di vigilanza, e le eventuali indennita' connesse con gli obblighi derivanti dall'attivita' di ricerca e di sperimentazione. 7. Per tutto il periodo della sperimentazione le zone di cui al presente articolo sono sottoposte al regime previsto dall'art. 9 per le zone di ripopolamento e cattura. 8. Al termine della sperimentazione il territorio delle zone di cui al comma 1 e' restituito alla caccia nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 9, comma 12. 9. Nelle zone di cui al presente art. si applicano le normative e gli incentivi previsti dal reg. 92/2078/CEE e successive modificazioni. 10. Nessun compenso e' dovuto ai componenti del comitato di cui al comma 2.