Art. 12.
                      Procedura di costituzione
                  delle zone di protezione speciale
 
  1. Le province determinano entro il 31 gennaio di ciascun anno, con
le modalita' stabilite dalla giunta  regionale,  il  perimetro  delle
zone da vincolare, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10.
  2. L'atto che determina il perimetro delle zone di protezione viene
notificato  ai  proprietari  o conduttori dei fondi mediante deposito
presso la sede dei comuni territorialmente interessati, pubblicazione
per estratto nel  foglio  degli  annunzi  legali  della  provincia  e
affissione  di  apposito  manifesto  nei  comuni,  frazioni o borgate
interessati e comunicato ai proprietari.
  3. Qualora, entro sessanta giorni dalla  data  della  pubblicazione
nel foglio degli annunzi legali, sia presentata opposizione motivata,
in  carta  semplice ed esente da oneri fiscali ai sensi dell'art. 10,
comma 14, della legge 157/1992, da parte di proprietari o  conduttori
dei  fondi  costituenti  almeno  il  40  per  cento  della superficie
complessiva  che  si  intende  vincolare,  la  zona  non  puo  essere
costituita, salvo quanto stabilito al comma 7.
  4.  Decorso  il  termine  indicato  al  comma  3, ove non sia stata
presentata opposizione, le province provvedono alla istituzione della
zona di protezione.
  5. Nelle zone che  non  siano  state  vincolate  per  l'opposizione
manifestata,  ai  sensi del comma 3, dai proprietari o conduttori dei
fondi,  resta  in  ogni  caso  precluso  l'esercizio   dell'attivita'
venatoria  per  un  periodo  non  superiore  alla validita' del piano
faunistico  provinciale;  la  provincia  puo'  destinare tali zone ad
altro uso nell'ambito della pianificazione venatoria del territorio.
  6. I piani faunistico-venatori provinciali determinano le  zone  di
cui  al  comma  5,  che  rientrano  nella  percentuale del territorio
protetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).
  7. La giunta regionale determina le modalita' di delimitazione  del
territorio delle zone di cui agli articoli 8, 9, 10 e 15.
  8. Qualora ricorrano particolari necessita' ambientali, le province
possono  costituire  coattivamente  oasi  di  protezione  e  zone  di
ripopolamento  e  cattura  sui  territori  per  i  quali  sia   stata
presentata  opposizione  da  parte  dei  proprietari o conduttori dei
fondi ai sensi del comma 3.