Art. 12. Procedura di costituzione delle zone di protezione speciale 1. Le province determinano entro il 31 gennaio di ciascun anno, con le modalita' stabilite dalla giunta regionale, il perimetro delle zone da vincolare, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10. 2. L'atto che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati, pubblicazione per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e affissione di apposito manifesto nei comuni, frazioni o borgate interessati e comunicato ai proprietari. 3. Qualora, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nel foglio degli annunzi legali, sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali ai sensi dell'art. 10, comma 14, della legge 157/1992, da parte di proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non puo essere costituita, salvo quanto stabilito al comma 7. 4. Decorso il termine indicato al comma 3, ove non sia stata presentata opposizione, le province provvedono alla istituzione della zona di protezione. 5. Nelle zone che non siano state vincolate per l'opposizione manifestata, ai sensi del comma 3, dai proprietari o conduttori dei fondi, resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attivita' venatoria per un periodo non superiore alla validita' del piano faunistico provinciale; la provincia puo' destinare tali zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione venatoria del territorio. 6. I piani faunistico-venatori provinciali determinano le zone di cui al comma 5, che rientrano nella percentuale del territorio protetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a). 7. La giunta regionale determina le modalita' di delimitazione del territorio delle zone di cui agli articoli 8, 9, 10 e 15. 8. Qualora ricorrano particolari necessita' ambientali, le province possono costituire coattivamente oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura sui territori per i quali sia stata presentata opposizione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3.