Art. 13.
                    Aziende faunistico venatorie
                 e aziende agri-turistico-venatorie
 
  1. Le province, su richiesta degli interessati e sentito l'istituto
nazionale per la fauna selvatica, previo consenso dei  proprietari  o
conduttori  dei  fondi,  nei limiti della quota massima di territorio
agro-silvo-pastorale stabilita  all'art.  3,  comma  1,  lettera  b),
possono autorizzare:
   a)  la  costituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di
lucro, per prevalenti finalita'  naturalistiche  e  faunistiche,  con
particolare riferimento alla tipica fauna appenninica;
   b) la costituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di
impresa agricola.
   c)   la   trasformazione   delle   aziende   faunistico-venatorie,
disciplinate dal regolamento regionale 12  aprile  1984,  n.  15,  in
aziende agri-turistico-venatorie.
  2.  In  mancanza  di consenso da parte dei proprietari e conduttori
dei fondi, per motivate esigenze tecniche legate alla riproduzione ed
all'irradiamento della fauna selvatica, le province possono includere
coattivamente nel territorio delle aziende di cui al comma 1 porzioni
di  terreno  per  superfici   non   superiori   al   10   per   cento
dell'estensione delle aziende stesse, stabilendo nel provvedimento la
misura  e  le modalita' di pagamento dell'indennita' da corrispondere
ai proprietari dei terreni inclusi, fermo restando la necessita'  del
consenso  dei  proprietari  per  l'esecuzione  di  eventuali  opere o
interventi nei fondi di rispettiva pertinenza.
  3.   Coloro   che   richiedono   la   costituzione    di    aziende
faunistico-venatorie  debbono allegare alla domanda di autorizzazione
un programma di conservazione e di ripristino ambientale.
  4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia e' consentita nelle
giornate indicate dal calendario venatorio  di  cui  all'art.  30  ai
titolari delle aziende e a coloro che siano dagli stessi autorizzati,
secondo   piani   di   assestamento   e  di  abbattimento  presentati
annualmente dal titolari delle aziende ed approvati dalla  provincia.
In  ogni  caso  nelle  aziende faunistico-venatorie non e' consentito
immettere o liberare fauna selvatica  dalla  data  del  31  agosto  a
quella di chiusura della caccia alle relative specie.
  5.    Nelle   aziende   agri-turistico-venatorie   sono   possibili
l'immissione e l'abbattimento, senza limitazione di  capi,  di  fauna
selvatica   di   allevamento   per  l'intera  durata  della  stagione
venatoria.
  6. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
   a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso  rilievo
faunistico;
   b)  coincidere  di  preferenza  con  il  territorio  di una o piu'
aziende agricole  ricadenti  in  aree  di  agricoltura  svantaggiata,
ovvero  dismesse da interventi agricoli ai sensi del reg. 88/1094/CEE
del consiglio.
  7. L'esercizio dell'attivita' venatoria nelle  aziende  di  cui  al
comma  1  puo'  essere  praticato  nelle  forme  di  cui all'art. 27,
indipendentemente dalla scelta effettuata dal cacciatore.
  8.    Le    aziende    faunistico-venatorie    e     le     aziende
agri-turistico-venatorie   sono   sottoposte  a  controllo  da  parte
dell'amministrazione provinciale avvalendosi anche della  commissione
tecnica di cui all'art. 7.
  9. Il consiglio regionale determina con regolamento le modalita' di
costituzione  e  di funzionamento delle aziende faunisticovenatorie e
delle aziende agri-turistico-venatorie di nuovacostituzione.
  10. Le aziende faunistico-venatorie e  agri-turistico-venatorie  di
nuova  costituzione  non  possono  essere  confinanti,  fra loro deve
intercorrere la distanza di almeno  500  metri.  Tale  distanza  deve
essere  rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o
faunistico-venatori gia' costituiti.