Art. 14.
                   Centri privati di riproduzione
              della fauna selvatica allo stato naturale
 
  1. Le province autorizzano la costituzione  di  centri  privati  di
riproduzione  della  fauna selvatica allo stato naturale, organizzati
in forma di azienda agricola singola, consortile o  cooperativa,  ove
e'  vietato  l'esercizio dell'attivita' venatoria ed e' consentita la
cattura con qualsiasi mezzo di animali vivi allevati  appartenenti  a
specie  cacciabili,  da  parte del titolare dell'impresa agricola, di
dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.
  2.   L'autorizzazione   dei   centri   privati    e'    subordinata
all'osservanza  di  apposito  disciplinare contenente le prescrizioni
per l'esercizio delle attivita' autorizzate.
  3. La provincia ha diritto di  prelazione  sull'acquisto  di  fauna
selvatica  prodotta  nei centri privati di cui al comma 1; a tal fine
la provincia, entro il mese di novembre di  ogni  anno,  comunica  ai
centri privati il proprio fabbisogno.
  4.  L'autorizzazione  alla  costituzione  di  un  centro privato di
riproduzione di fauna  selvatica  e'  revocata  qualora  il  titolare
dell'impresa  agricola  contravvenga  alle  norme  di cui al presente
articolo, nonche' alle disposizioni impartite con il provvedimento di
autorizzazione.
  5. In particolare,  la  revoca  e'  disposta  qualora  il  titolare
dell'impresa agricola:
   a) non rispetti il diritto di prelazione della provincia;
   b) eserciti nel centro privato l'attivita' venatoria o ne consenta
a terzi l'esercizio.
  6.    La    provincia,    prima    di    procedere    alla   revoca
dell'autorizzazione, assegna all'interessato  un  termine  di  trenta
giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.