Art. 14. Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 1. Le province autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove e' vietato l'esercizio dell'attivita' venatoria ed e' consentita la cattura con qualsiasi mezzo di animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. 2. L'autorizzazione dei centri privati e' subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attivita' autorizzate. 3. La provincia ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati di cui al comma 1; a tal fine la provincia, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno. 4. L'autorizzazione alla costituzione di un centro privato di riproduzione di fauna selvatica e' revocata qualora il titolare dell'impresa agricola contravvenga alle norme di cui al presente articolo, nonche' alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione. 5. In particolare, la revoca e' disposta qualora il titolare dell'impresa agricola: a) non rispetti il diritto di prelazione della provincia; b) eserciti nel centro privato l'attivita' venatoria o ne consenta a terzi l'esercizio. 6. La provincia, prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione, assegna all'interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.