Art. 15. Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) 1. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione che non e' destinato alle finalita' di cui ai titoli II e III, e' suddiviso in ambiti territoriali di caccia, nei quali la caccia viene praticata in forma programmata. 2. La Regione, sentite le province, le comunita' montane, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale e le associazioni venatorie riconosciute, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale ai fini della costituzione di ambiti territoriali di caccia, i quali devono essere delimitati, ove possibile, da confini naturali e comunque da confini ben determinati ed individuabili. 3. Il territorio agro-silvo-pastorale e' ripartito in ambiti territoriali di caccia sub-provinciali; in ciascuna provincia non possono essere costituiti piu' di tre ambiti territoriali di caccia. 4. La prima perimetrazione di carattere sperimentale, puo' essere modificata, entro il 31 marzo 1997 su richiesta motivata dei relativi comitati di gestione; in seguito la perimetrazione e' soggetta a revisione con la scadenza dei piani faunistici. 5. L'accesso all'ambito territoriale di caccia per l'esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice e alla pernice rossa spetta di diritto ai residenti nell'ambito stesso. Qualora vi fosse capienza in relazione all'indice di densita' venatoria massima di cui al comma 7, l'accesso e' consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorita': a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari; b) residenti nella provincia; c) residenti nei comuni marchigiani a piu' alta densita' venatoria, individuati dalla Regione; d) residenti nella regione; e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino. 6. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all'esercizio dell'attivita' venatoria sul territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria scelta, alle condizioni e nei limiti di cui al presente atto. 7. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densita' venatoria, la giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, la densita' venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia, costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale. 8. Ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, a domanda, da presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio per la caccia a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, pernice rossa e coturnice, in tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella regione previo il pagamento di una sola quota. 9. La provincia puo' autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia ad ammettere nei rispettivi territori di competenza, sulla base delle priorita' fissate al comma 5, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito purche' sia stato accertato, mediante censimenti, un saldo positivo della popolazione delle specie individuate dallo stesso comma.