Art. 15.
                 Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)
 
  1.  Il  territorio  agro-silvo-pastorale  della  regione che non e'
destinato alle finalita' di cui ai titoli II e III, e'  suddiviso  in
ambiti territoriali di caccia, nei quali la caccia viene praticata in
forma programmata.
  2.  La  Regione,  sentite  le  province,  le  comunita' montane, le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello nazionale presenti sul territorio regionale e le associazioni
venatorie riconosciute, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale
ai  fini della costituzione di ambiti territoriali di caccia, i quali
devono essere  delimitati,  ove  possibile,  da  confini  naturali  e
comunque da confini ben determinati ed individuabili.
  3.  Il  territorio  agro-silvo-pastorale  e'  ripartito  in  ambiti
territoriali di caccia sub-provinciali;  in  ciascuna  provincia  non
possono essere costituiti piu' di tre ambiti territoriali di caccia.
  4.  La  prima perimetrazione di carattere sperimentale, puo' essere
modificata, entro il 31 marzo 1997 su richiesta motivata dei relativi
comitati di gestione; in seguito  la  perimetrazione  e'  soggetta  a
revisione con la scadenza dei piani faunistici.
  5.  L'accesso  all'ambito  territoriale  di  caccia per l'esercizio
venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice e  alla
pernice  rossa  spetta  di  diritto  ai residenti nell'ambito stesso.
Qualora  vi  fosse  capienza  in  relazione  all'indice  di  densita'
venatoria massima di cui al comma 7, l'accesso e' consentito anche ai
cacciatori  residenti  in  altri  ambiti,  o che abbiano scelto altri
ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorita':
   a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non
inferiore a cinque ettari;
   b) residenti nella provincia;
   c)  residenti  nei  comuni  marchigiani  a  piu'   alta   densita'
venatoria, individuati dalla Regione;
   d) residenti nella regione;
   e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino.
  6.  In  base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31
marzo 1939 con la Repubblica di San  Marino,  i  cittadini  di  detta
Repubblica  sono  ammessi  all'esercizio dell'attivita' venatoria sul
territorio regionale, previa  iscrizione  in  un  ambito  di  propria
scelta, alle condizioni e nei limiti di cui al presente atto.
  7.  Ferme  restando  le indicazioni statali concernenti l'indice di
densita' venatoria, la giunta regionale determina annualmente,  sulla
base dei dati censuari, la densita' venatoria massima nei territori a
gestione  programmata  della  caccia,  costituita dal rapporto fra il
numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano  l'esercizio
venatorio     da     appostamento    fisso,    ed    il    territorio
agro-silvo-pastorale regionale.
  8. Ogni cacciatore residente nella regione  Marche  ha  diritto  di
accesso   gratuito,  a  domanda,  da  presentare  all'amministrazione
provinciale competente per territorio per la caccia a tutte le specie
consentite,  escluse  lepre,  fagiano,  starna,   pernice   rossa   e
coturnice, in tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella
regione previo il pagamento di una sola quota.
  9. La provincia puo' autorizzare, con delibera motivata, i comitati
di  gestione  degli  ambiti  territoriali  di caccia ad ammettere nei
rispettivi  territori  di  competenza,  sulla  base  delle  priorita'
fissate  al  comma  5,  un  numero  di  cacciatori superiore a quello
stabilito purche' sia stato accertato, mediante censimenti, un  saldo
positivo  della  popolazione  delle  specie  individuate dallo stesso
comma.