Art. 16.
            Iscrizione nell'ambito territoriale di caccia
 
  1. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione  all'ATC  e  presenta  la
relativa domanda al comitato direttivo dell'ATC entro sessanta giorni
dalla  prima  costituzione  dello  stesso su modulo predisposto dalla
provincia. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 il termine di
presentazione della domanda scade il 15 marzo di ogni anno.
  2. Il cacciatore che intenda  richiedere  l'iscrizione  ad  un  ATC
diverso  da  quello di residenza verifica la disponibilita' del posto
presso  il  comitato  direttivo  dell'ATC  prescelto  presentando  la
relativa  domanda tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla
prima costituzione dello stesso. A partire dalla  stagione  venatoria
1995-1996 tale domanda va presentata entro il 31 marzo di ogni anno.
  3.  Il  comitato  direttivo  dell'ATC  accoglie  le  domande con le
proprieta' previste dall'art. 15, comma 5, nei  limiti  consentiti  e
nel  rispetto dell'ordine di presentazione e ne trasmette copia entro
il 30 aprile di ogni anno alla provincia di residenza.
  4. Il mancato accoglimento della domanda deve essere  motivato  dal
comitato  direttivo  dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro
quindici giorni puo'  fare  ricorso  alla  provincia  competente  per
territorio  per  violazione  dei  criteri  previsti  all'art.  15. La
provincia   deve   dare   risposta   entro   quarantacinque   giorni.
L'accoglimento  del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC.
Nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuta a indisponibilita'
di posti, il cacciatore ha diritto all'ATC di residenza.
  5. L'iscrizione ad ogni ambito territoriale di caccia,  per  quanto
riguarda  la  caccia  alle  specie di fauna selvatica di cui all'art.
15, comma 5, e' subordinata al versamento annuale di lire 100.000; in
luogo di detta somma, il  cacciatore  puo'  corrispondere,  sotto  il
controllo degli enti preposti o del comitato di gestione dell'ambito,
due  giornate  di  lavoro  per  i miglioramenti dell'habitat, la cura
dell'ambiente,  la  partecipazione  a  catture,  i  ripopolamenti,  i
censimenti  e  il controllo dei predatori. Per chi esercita la caccia
da appostamento fisso la quota e' di lire 30.000,  con  l'obbligo  di
curare   l'ambiente   in   maniera   idonea   nel  raggio  di  m  100
dall'appostamento o dall'impianto.
  6.  La  Regione  promuove  scambi interregionali per realizzare una
equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a
tal fine determina, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero dei
cacciatori non residenti ammissibili  nelle  Marche  regolamentandone
l'accesso secondo le priorita' previste al comma 5 dell'art. 15.