Art. 16. Iscrizione nell'ambito territoriale di caccia 1. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione all'ATC e presenta la relativa domanda al comitato direttivo dell'ATC entro sessanta giorni dalla prima costituzione dello stesso su modulo predisposto dalla provincia. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 il termine di presentazione della domanda scade il 15 marzo di ogni anno. 2. Il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza verifica la disponibilita' del posto presso il comitato direttivo dell'ATC prescelto presentando la relativa domanda tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla prima costituzione dello stesso. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 tale domanda va presentata entro il 31 marzo di ogni anno. 3. Il comitato direttivo dell'ATC accoglie le domande con le proprieta' previste dall'art. 15, comma 5, nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione e ne trasmette copia entro il 30 aprile di ogni anno alla provincia di residenza. 4. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato dal comitato direttivo dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni puo' fare ricorso alla provincia competente per territorio per violazione dei criteri previsti all'art. 15. La provincia deve dare risposta entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta di diritto l'iscrizione all'ATC. Nel caso che il diniego dell'iscrizione sia dovuta a indisponibilita' di posti, il cacciatore ha diritto all'ATC di residenza. 5. L'iscrizione ad ogni ambito territoriale di caccia, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all'art. 15, comma 5, e' subordinata al versamento annuale di lire 100.000; in luogo di detta somma, il cacciatore puo' corrispondere, sotto il controllo degli enti preposti o del comitato di gestione dell'ambito, due giornate di lavoro per i miglioramenti dell'habitat, la cura dell'ambiente, la partecipazione a catture, i ripopolamenti, i censimenti e il controllo dei predatori. Per chi esercita la caccia da appostamento fisso la quota e' di lire 30.000, con l'obbligo di curare l'ambiente in maniera idonea nel raggio di m 100 dall'appostamento o dall'impianto. 6. La Regione promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a tal fine determina, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche regolamentandone l'accesso secondo le priorita' previste al comma 5 dell'art. 15.