Art. 17. Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia 1. Sono organi di ciascun ambito territoriale: a) l'assemblea dei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale cui sono iscritti i cacciatori, dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale e dei rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello locale; b) il presidente; c) il comitato di gestione; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea di cui al comma 1, lettera a). 3. Lo statuto disciplina: a) le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea dei rappresentanti delle associazioni venatorie; b) le modalita' per la elezione del presidente, del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti; c) le modalita' di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilita', nonche' le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti. 4. I rappresentanti delle associazioni venatorie nei comitati di gestione sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali.