Art. 17.
        Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia
 
  1. Sono organi di ciascun ambito territoriale:
   a)  l'assemblea  dei  rappresentanti  delle associazioni venatorie
riconosciute a livello nazionale cui sono iscritti i cacciatori,  dei
rappresentanti    delle    organizzazioni    professionali   agricole
maggiormente rappresentative a livello locale  e  dei  rappresentanti
delle  organizzazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a
livello locale;
   b) il presidente;
   c) il comitato di gestione;
   d) il collegio dei revisori dei conti.
  2. Lo statuto  di  ciascun  ambito  e  le  sue  modificazioni  sono
approvati dall'assemblea di cui al comma 1, lettera a).
  3. Lo statuto disciplina:
   a)  le  modalita'  di convocazione e di svolgimento dell'assemblea
dei rappresentanti delle associazioni venatorie;
   b) le modalita' per la elezione del presidente,  del  comitato  di
gestione e del collegio dei revisori dei conti;
   c)  le  modalita'  di  funzionamento  degli  organi, le rispettive
competenze  e  responsabilita',   nonche'   le   procedure   per   la
sostituzione o la revoca dei componenti.
  4.  I  rappresentanti  delle associazioni venatorie nei comitati di
gestione sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali.