Art. 18. Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia 1. In ogni ambito territoriale di caccia e' costituito un comitato preposto alla gestione dell'ambito medesimo. 2. Il presidente della provincia, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 4, nomina, per ciascun ambito territoriale, un comitato cosi' composto: a) un rappresentante della provincia, esperto in materia faunistico-venatoria; b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compreso nell'ambito stesso e un rappresentante delle comunita' montane; c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; d) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale; e) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche. I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentativita' nel territorio e sono scelti fra persone residenti nell'ambito territoriale di caccia. 3. Non possono essere designati alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia. 4. Il comitato di gestione approva entro sessanta giorni dalla nomina il proprio statuto, sentiti i rappresentanti delle associazioni venatorie dei cacciatori, dei coltivatori e degli ambientalisti iscritti all'ambito. 5. Il comitato di gestione rimane in carica tre anni e nessun compenso e' dovuto ai componenti il comitato. 6. In caso di inerzia o di gestione non rispondente alle necessita', il comitato di gestione dell'ambito e' sostituito dalla provincia; in caso di assenza non giustificata a tre sedute consecutive, il componente il comitato decade ed e' sostituito su designazione degli enti o associazioni di cui al comma 2. 7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto, i comitati di cui al presente articolo sonoregolati secondo le disposizioni di cui al libro 1, titolo II, capo III del codice civile, in quanto applicabile.