Art. 18.
                        Comitati di gestione
                 degli ambiti territoriali di caccia
 
  1. In ogni ambito territoriale di caccia e' costituito un  comitato
preposto alla gestione dell'ambito medesimo.
  2.   Il   presidente   della   provincia,   entro   trenta   giorni
dall'approvazione del piano  faunistico-venatorio  regionale  di  cui
all'art.  4,  nomina,  per  ciascun  ambito territoriale, un comitato
cosi' composto:
   a)  un  rappresentante  della  provincia,   esperto   in   materia
faunistico-venatoria;
   b)   un   rappresentante   del   comune   con  maggior  superficie
agro-silvo-pastorale compreso nell'ambito stesso e un  rappresentante
delle comunita' montane;
   c)  tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative;
   d) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie  riconosciute
a livello nazionale;
   e) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche.
  I  rappresentanti  di  cui alle lettere c), d) ed e) sono designati
dalle rispettive organizzazioni  provinciali  in  base  al  principio
della  rappresentativita'  nel  territorio  e sono scelti fra persone
residenti nell'ambito territoriale di caccia.
  3.  Non  possono  essere  designati  alla carica di presidente o di
membro del comitato coloro i  quali  abbiano  commesso  negli  ultimi
cinque  anni  infrazioni  per  cui  sia stata disposta la sospensione
della licenza di caccia.
  4. Il comitato di gestione  approva  entro  sessanta  giorni  dalla
nomina   il   proprio   statuto,   sentiti   i  rappresentanti  delle
associazioni  venatorie  dei  cacciatori,  dei  coltivatori  e  degli
ambientalisti iscritti all'ambito.
  5.  Il  comitato  di  gestione  rimane  in carica tre anni e nessun
compenso e' dovuto ai componenti il comitato.
  6.  In  caso  di  inerzia  o  di  gestione  non  rispondente   alle
necessita',  il  comitato di gestione dell'ambito e' sostituito dalla
provincia;  in  caso  di  assenza  non  giustificata  a  tre   sedute
consecutive,  il  componente  il  comitato decade ed e' sostituito su
designazione degli enti o associazioni di cui al comma 2.
  7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e
dallo statuto, i comitati di cui al  presente  articolo  sonoregolati
secondo  le  disposizioni  di cui al libro 1, titolo II, capo III del
codice civile, in quanto applicabile.