Art. 19.
                  Compiti dei comitati di gestione
 
  1. L'ATC ha compiti di  gestione  faunistica  e  di  organizzazione
dell'esercizio  venatorio  nel  territorio di competenza. A tale fine
entro 4 mesi dal loro insediamento i comitati di gestione, sulla base
degli  indirizzi  della  pianificazione  provinciale,  approvano   un
proprio programma nel quale devono essere previsti:
   a)  i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato
per ciascuna stagione venatoria con i programmi  delle  immissioni  e
dei  prelievi  di  fauna selvatica e di riqualificazione ambientale e
faunistica;
   b) la realizzazione di allevamenti di fauna stanziale, organizzati
in forma di azienda agricola e muniti di adeguate  strutture  per  la
produzione,  l'allevamento  e  l'adattamento  in liberta' della fauna
selvatica utilizzabile per i  programmi  di  immissione,  prelievo  e
riqualificazione di cui alla lettera a);
   c)  le  condizioni perche' venga garantita una consistenza di base
della fauna selvatica durante tutto l'anno solare.
  2. La provincia controlla  la  conformita'  dei  programmi  annuali
degli   interventi  degli  ATC  con  il  piano  faunistico  venatorio
provinciale.
  3. I comitati di gestione trasmettono detti programmi entro  il  31
gennaio di ogni anno alla provincia che puo' richiederne la revisione
in caso di difformita'.
  4. I comitati direttivi degli ATC per l'espletamento di funzioni di
servizio,  possono  dotarsi  con  fondi  propri di strutture tecniche
amministrative e di  collaboratori  o  di  personale  particolarmente
qualificato nel campo della gestione della fauna.
  5.  La  provincia esercita forme di raccordo tra gli ATC tramite la
commissione tecnica provinciale per il coordinamento  della  gestione
faunistica  per  determinare  uniformita' degli interventi gestionali
della fauna selvatica.
  6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano le attivita' di
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
programmano  gli  interventi  per  il  miglioramento  degli  habitat;
provvedono all'attribuzione degli incentivi economici  ai  conduttori
dei fondi rustici per:
   a)  la  ricostituzione  di una presenza faunistica ottimale per il
territorio;
   b)  le  coltivazioni  per  l'alimentazione  naturale  della  fauna
selvatica   e   degli   uccelli,   particolarmente   nelle   zone  di
sperimentazione di cui all'art. 11, nelle  zone  di  ripopolamento  e
cattura  di  cui  all'art.    9  e nei terreni dismessi da interventi
agricoli ai sensi del reg.   88/1094/CEE del consiglio  e  successive
modificazioni;
   c) il ripristino di zone umide e di fossati;
   d) la differenziazione delle colture;
   e)  la  coltivazione  di  siepi,  cespugli  ed  alberi adatti alla
riproduzione della fauna selvatica;
   f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica  nonche'
dei riproduttori;
   g)  la  collaborazione  operativa  ai fini del tabellamento, della
difesa preventiva delle  coltivazioni  passibili  di  danneggiamento,
della  pasturazione  invernale  degli  animali  in difficolta', della
manutenzione degli  apprestamenti  per  l'ambientamento  della  fauna
selvatica.
  7. I comitati di gestione provvedono, altresi', al risarcimento dei
danni  arrecati  alle  produzioni  agricole  dalla  fauna selvatica e
dall'esercizio dell'attivita' venatoria,  nonche'  all'erogazione  di
contributi  per  interventi,  previamente  concordati,  ai fini della
prevenzione  dei  danni  medesimi,  nelle  misure   stabilite   dalla
provincia ai sensi dell'art. 34.
  8.  Il  personale  tecnico  della provincia, nonche' la commissione
tecnica provinciale di cui all'art. 7,  verificano  i  risultati  dei
programmi  presentati  dai comitati di gestione e qualora i risultati
conseguiti non siano rispondenti ai programmi presentati, ne chiedono
ragione e propongono i provvedimenti del caso.
  9. Entro il 31 marzo di  ogni  anno,  i  comitati  presentano  alla
provincia  il  rendiconto tecnico e finanziario relativo all'utilizzo
dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del  bilancio
provinciale o regionale.