Art. 19. Compiti dei comitati di gestione 1. L'ATC ha compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di competenza. A tale fine entro 4 mesi dal loro insediamento i comitati di gestione, sulla base degli indirizzi della pianificazione provinciale, approvano un proprio programma nel quale devono essere previsti: a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e dei prelievi di fauna selvatica e di riqualificazione ambientale e faunistica; b) la realizzazione di allevamenti di fauna stanziale, organizzati in forma di azienda agricola e muniti di adeguate strutture per la produzione, l'allevamento e l'adattamento in liberta' della fauna selvatica utilizzabile per i programmi di immissione, prelievo e riqualificazione di cui alla lettera a); c) le condizioni perche' venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante tutto l'anno solare. 2. La provincia controlla la conformita' dei programmi annuali degli interventi degli ATC con il piano faunistico venatorio provinciale. 3. I comitati di gestione trasmettono detti programmi entro il 31 gennaio di ogni anno alla provincia che puo' richiederne la revisione in caso di difformita'. 4. I comitati direttivi degli ATC per l'espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi con fondi propri di strutture tecniche amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione della fauna. 5. La provincia esercita forme di raccordo tra gli ATC tramite la commissione tecnica provinciale per il coordinamento della gestione faunistica per determinare uniformita' degli interventi gestionali della fauna selvatica. 6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano le attivita' di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale della fauna selvatica e degli uccelli, particolarmente nelle zone di sperimentazione di cui all'art. 11, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 9 e nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del reg. 88/1094/CEE del consiglio e successive modificazioni; c) il ripristino di zone umide e di fossati; d) la differenziazione delle colture; e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica; f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonche' dei riproduttori; g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficolta', della manutenzione degli apprestamenti per l'ambientamento della fauna selvatica. 7. I comitati di gestione provvedono, altresi', al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attivita' venatoria, nonche' all'erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi, nelle misure stabilite dalla provincia ai sensi dell'art. 34. 8. Il personale tecnico della provincia, nonche' la commissione tecnica provinciale di cui all'art. 7, verificano i risultati dei programmi presentati dai comitati di gestione e qualora i risultati conseguiti non siano rispondenti ai programmi presentati, ne chiedono ragione e propongono i provvedimenti del caso. 9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comitati presentano alla provincia il rendiconto tecnico e finanziario relativo all'utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio provinciale o regionale.