Art. 2.
                      Esercizio delle funzioni
 
  1.  Le  funzioni  amministrative  di  cui  alla presente legge sono
attribuite alle province.
  2.  Le  province,  per  l'espletamento  delle   proprie   funzioni,
provvedono  ad istituire una commissione tecnica di coordinamento per
la gestione faunistica.
  3.   La   Regione   esercita   le   funzioni   amministrative,   di
programmazione,  di coordinamento e controllo previste dalla presente
legge.