Art. 2. Esercizio delle funzioni 1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle province. 2. Le province, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvedono ad istituire una commissione tecnica di coordinamento per la gestione faunistica. 3. La Regione esercita le funzioni amministrative, di programmazione, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge.