Art. 20. Fondo regionale per i contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli 1. E' istituito il fondo regionale per la concessione di contributi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 157/1992 ai proprietari o conduttori di terreni agricoli al quale affluisce una percentuale del gettito delle tasse di concessione regionale di cui all'art. 35. 2. L'entita' del fondo e' stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale della Regione. 3. La giunta regionale definisce le modalita' per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 19, comma 2. 4. La giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra le province che si avvalgono, per l'erogazione, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati.