Art. 20.
                  Fondo regionale per i contributi
            a favore di proprietari o conduttori agricoli
 
  1. E' istituito il fondo regionale per la concessione di contributi
previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 157/1992 ai proprietari o
conduttori di terreni agricoli al quale affluisce una percentuale del
gettito delle tasse di concessione regionale di cui all'art.  35.
  2.  L'entita'  del  fondo  e' stabilita annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione annuale della Regione.
  3. La giunta regionale definisce le modalita'  per  l'utilizzazione
del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e
la  liquidazione  dei contributi con riferimento, in via prioritaria,
agli interventi di valorizzazione dell'ambiente  e  di  conservazione
delle  specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei
fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati, nel  rispetto
anche di quanto previsto dall'art. 19, comma 2.
  4.  La  giunta  regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al
comma 1 tra le province  che  si  avvalgono,  per  l'erogazione,  dei
comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati.