Art. 22. Cattura ed utilizzazione di fauna selvatica a scopo scientifico e per richiamo 1. Il dirigente del servizio regionale sport, caccia e pesca, tempo libero, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, puo' autorizzare esclusivamente a scopo di studio e di ricerca scientifica gli istituti scientifici delle universita' e del consiglio nazionale delle ricerche, nonche' i musei di storia naturale, a catturare ed utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli nonche' a prelevare le uova, nidi e piccoli nati. 2. Il dirigente del servizio regionale sport, caccia e pesca, tempo libero puo' inoltre, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica e la provincia interessata, rilasciare autorizzazioni a svolgere attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico a coloro che abbiano partecipato a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, e che abbiano superato il relativo esame finale. 3. Il dirigente del servizio regionale sport, caccia e pesca, tempo libero, previo parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, puo' autorizzare le province che ne facciano richiesta a gestire impianti finalizzati all'attivita' di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo. La cessione ad uso di richiamo e' consentita solo per gli esemplari appartenenti alle specie individuate dall'art. 4, comma 4, della legge 157/1992 ed e' gratuita. Gli esemplari eventualmente catturati appartenenti ad altre specie debbono essere inanellati ed immediatamente liberati. 4. La vendita di uccelli di richiamo provenienti da altre regioni o dall'estero e' vietata se non si dimostra la lecita provenienza. 5. Nella gestione degli impianti di cui al comma 3 le province utilizzano personale qualificato e valutato idoneo dall'istituto nazionale per la fauna selvatica. 6. La giunta regionale ai fini del soccorso, detenzione, terapia e successiva liberazione della fauna selvatica in liberta', si avvale di un centro di recupero adeguatamente attrezzato con ambulatorio veterinario sotto la diretta responsabilita' di un veterinario di comprovata esperienza in materia di fauna selvatica avicola e mammiferi selvatici. 7. Chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati deve darne notizia all'istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto.