Art. 22.
             Cattura ed utilizzazione di fauna selvatica
                 a scopo scientifico e per richiamo
 
  1. Il dirigente del servizio regionale sport, caccia e pesca, tempo
libero,  sentito  l'istituto  nazionale  per la fauna selvatica, puo'
autorizzare esclusivamente a scopo di studio e di ricerca scientifica
gli istituti scientifici delle universita' e del consiglio  nazionale
delle  ricerche,  nonche'  i musei di storia naturale, a catturare ed
utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli nonche' a  prelevare  le
uova, nidi e piccoli nati.
  2. Il dirigente del servizio regionale sport, caccia e pesca, tempo
libero  puo'  inoltre,  sentiti  l'istituto  nazionale  per  la fauna
selvatica e la provincia  interessata,  rilasciare  autorizzazioni  a
svolgere  attivita'  di  cattura temporanea per l'inanellamento degli
uccelli a scopo  scientifico  a  coloro  che  abbiano  partecipato  a
specifici  corsi  di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, e
che abbiano superato il relativo esame finale.
  3. Il dirigente del servizio regionale sport, caccia e pesca, tempo
libero, previo parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica,
puo' autorizzare le province che  ne  facciano  richiesta  a  gestire
impianti  finalizzati  all'attivita' di cattura per l'inanellamento e
la cessione a fini di richiamo. La cessione ad  uso  di  richiamo  e'
consentita   solo   per   gli   esemplari  appartenenti  alle  specie
individuate  dall'art.  4,  comma  4,  della  legge  157/1992  ed  e'
gratuita. Gli esemplari eventualmente catturati appartenenti ad altre
specie debbono essere inanellati ed immediatamente liberati.
  4. La vendita di uccelli di richiamo provenienti da altre regioni o
dall'estero e' vietata se non si dimostra la lecita provenienza.
  5.  Nella  gestione  degli  impianti  di cui al comma 3 le province
utilizzano personale  qualificato  e  valutato  idoneo  dall'istituto
nazionale per la fauna selvatica.
  6.  La giunta regionale ai fini del soccorso, detenzione, terapia e
successiva liberazione della fauna selvatica in liberta',  si  avvale
di  un  centro  di  recupero adeguatamente attrezzato con ambulatorio
veterinario sotto la diretta responsabilita'  di  un  veterinario  di
comprovata  esperienza  in  materia  di  fauna  selvatica  avicola  e
mammiferi selvatici.
  7. Chi abbatte, cattura o rinviene uccelli  inanellati  deve  darne
notizia all'istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel
cui  territorio  e' avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare
il predetto istituto.