Art. 23. Allevamenti 1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere i seguenti scopi: di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale ovvero di richiamo. 2. Le province autorizzano l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cui al comma 1. 3. Il titolare di un'impresa agricola puo' impiantare ed esercitare gli allevamenti di cui al comma 1 dandone semplice comunicazione alla provincia competente, fermo restando l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento di cui al comma 4. 4. Con apposito regolamento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinate le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e quelle relative al rilascio delle autorizzazioni concernenti le attivita' cinotecniche nel rispetto delle norme di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349 e del decreto 28 gennaio 1994 del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. In particolare per gli allevamenti a scopo di richiamo vengono disciplinate, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili nonche' il loro uso in funzione di richiamo. 5. Le province, nell'ambito delle prescrizioni dettate con il regolamento di cui al comma 4 e ferme restando le competenze dell'ente nazionale per la cinofilia italiana, autorizzano l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cani da caccia. 6. Lepri, fagiani, starne e coturnici prodotte negli allevamenti di cui al comma 1 non possono essere utilizzati per le immissioni nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 9 e nelle zone sperimentali di cui all'art. 11, salvo autorizzazione della giunta regionale, previo parere favorevole dell'istituto nazionale per la fauna selvatica.