Art. 23.
                             Allevamenti
 
  1. Gli allevamenti di fauna  selvatica  possono  avere  i  seguenti
scopi:  di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale ovvero
di richiamo.
  2.  Le  province  autorizzano  l'impianto   e   l'esercizio   degli
allevamenti di cui al comma 1.
  3. Il titolare di un'impresa agricola puo' impiantare ed esercitare
gli allevamenti di cui al comma 1 dandone semplice comunicazione alla
provincia  competente,  fermo  restando l'obbligo di conformarsi alle
prescrizioni dettate dal regolamento di cui al comma 4.
  4.  Con  apposito  regolamento,  da  emanarsi  entro  quattro  mesi
dall'entrata  in  vigore della presente legge, vengono determinate le
modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui  al  comma  2  e
quelle  relative  al  rilascio  delle  autorizzazioni  concernenti le
attivita' cinotecniche nel rispetto delle norme di cui alla legge  23
agosto 1993, n. 349 e del decreto 28 gennaio 1994 del ministero delle
risorse  agricole,  alimentari  e  forestali.  In particolare per gli
allevamenti  a  scopo  di  richiamo  vengono  disciplinate,   sentito
l'istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica,  la  vendita  e  la
detenzione di uccelli allevati appartenenti  alle  specie  cacciabili
nonche' il loro uso in funzione di richiamo.
  5.  Le  province,  nell'ambito  delle  prescrizioni  dettate con il
regolamento di  cui  al  comma  4  e  ferme  restando  le  competenze
dell'ente nazionale per la cinofilia italiana, autorizzano l'impianto
e l'esercizio degli allevamenti di cani da caccia.
  6. Lepri, fagiani, starne e coturnici prodotte negli allevamenti di
cui  al comma 1 non possono essere utilizzati per le immissioni nelle
zone di ripopolamento e cattura  di  cui  all'art.  9  e  nelle  zone
sperimentali  di  cui  all'art. 11, salvo autorizzazione della giunta
regionale, previo parere favorevole dell'istituto  nazionale  per  la
fauna selvatica.