Art. 24. Attivita' di tassidermia e imbalsamazione 1. L'amministrazione provinciale rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione previo parere della commissione tecnico-venatoria di cui all'art. 7 e previo accertamento della buona conoscenza della fauna e delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione. 2. E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti: a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purche' catturata nel rispetto di tutte le norme venatorie vigenti; b) alla fauna esotica, purche' l'abbattimento e l'importazione o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformita' alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette in base ad accordi internazionali; c) alla fauna domestica. 3. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare. Devono essere inoltre indicate le generalita' del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne e' venuto altrimenti in possesso. 4. All'atto della presentazione della istanza di autorizzazione, l'interessato e' tenuto ad indicare tutti gli animali, vivi, morti o gia' preparati, a qualsiasi titolo posseduti. 5. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione un'etichetta inamovibile con l'indicazione del proprio nome, del numero di autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui al comma 3. 6. I proprietari o possessori di animali imbalsamati che non rientrino nell'elenco delle specie cacciabili, devono richiedere alla amministrazione provinciale competente, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la apposizione di un contrassegno inamovibile. L'amministrazione provinciale provvede, dietro rimborso delle spese, con personale qualificato entro il termine massimo di un anno.