Art. 24.
              Attivita' di tassidermia e imbalsamazione
 
  1.    L'amministrazione   provinciale   rilascia   l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di tassidermia ed imbalsamazione  previo
parere della commissione tecnico-venatoria di cui all'art. 7 e previo
accertamento  della  buona  conoscenza  della  fauna e delle tecniche
della tassidermia e della imbalsamazione.
  2.  E'  consentita  l'imbalsamazione  esclusivamente  di  esemplari
appartenenti:
   a)  alla  fauna  selvatica  indigena  oggetto  di  caccia, purche'
catturata nel rispetto di tutte le norme venatorie vigenti;
   b) alla fauna esotica, purche' l'abbattimento e  l'importazione  o
comunque   l'impossessamento   siano  avvenuti  in  conformita'  alla
legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette in
base ad accordi internazionali;
   c) alla fauna domestica.
  3. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve annotare giornalmente in
apposito registro, fornito dall'amministrazione provinciale, tutti  i
dati  relativi  agli  animali consegnatigli o che comunque vengano in
suo possesso  anche  temporaneo,  con  particolare  riferimento  alla
specie  e  provenienza  di  ogni  esemplare.  Devono  essere  inoltre
indicate le generalita' del cliente che ha consegnato l'animale o  le
circostanze  nelle  quali  l'imbalsamatore ne e' venuto altrimenti in
possesso.
  4. All'atto della presentazione della  istanza  di  autorizzazione,
l'interessato  e' tenuto ad indicare tutti gli animali, vivi, morti o
gia' preparati, a qualsiasi titolo posseduti.
  5. Il tassidermista o l'imbalsamatore deve  apporre  su  tutti  gli
animali  preparati  o  comunque  consegnati  al  cliente  o  posti in
circolazione un'etichetta inamovibile con l'indicazione  del  proprio
nome,  del numero di autorizzazione, della data di preparazione e del
numero di riferimento del registro di cui al comma 3.
  6. I proprietari  o  possessori  di  animali  imbalsamati  che  non
rientrino nell'elenco delle specie cacciabili, devono richiedere alla
amministrazione    provinciale    competente,    entro    sei    mesi
dall'approvazione  della  presente  legge,  la  apposizione   di   un
contrassegno  inamovibile.  L'amministrazione  provinciale  provvede,
dietro rimborso delle  spese,  con  personale  qualificato  entro  il
termine massimo di un anno.