Art. 25.
                   Controllo della fauna selvatica
 
  1. La giunta regionale, sentiti i comitati di gestione degli ambiti
territoriali   di   caccia,   puo'  vietare  o  ridurre  per  periodi
prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna  selvatica,  fra
quelle  comprese nell'elenco di cui all'art. 18 della legge 157/1992,
per  importanti  e  motivate  ragioni   connesse   alla   consistenza
faunistica  o  per  sopravvenute  particolari e gravissime condizioni
ambientali, stagionali o climatiche, per malattie o altre calamita'.
  2. Le province, ai fini  della  migliore  gestione  del  patrimonio
zootecnico,  di  tutela  del suolo, di tutela sanitaria, di selezione
biologica, di tutela  del  patrimonio  storico-artistico,  di  tutela
delle   produzioni   zoo-agro-forestali  ed  ittiche,  provvedono  al
controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle
zone in cui e' vietata la caccia.
  Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante
cattura, ovvero, qualora l'istituto nazionale per la fauna  selvatica
verifichi   l'inefficacia  degli  altri  metodi,  mediante  piani  di
abbattimento.
  3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle  guardie  venatorie
dipendenti  dalle  province.  Queste  ultime  possono  avvalersi  dei
proprietari o conduttori dei fondi  sui  quali  si  attuano  i  piani
medesimi,  purche'  muniti  di  licenza  per  l'esercizio  venatorio,
nonche'  delle  guardie  forestali e delle guardie comunali munite di
licenza per l'esercizio venatorio;  possono  inoltre  avvalersi,  ove
necessario,  delle  guardie volontarie di cui all'art. 37, purche' in
possesso della licenza di caccia, nonche'  di  operatori,  muniti  di
licenza,   all'uopo   espressamente   autorizzati   dalla  provincia,
selezionati attraverso appositi corsi di preparazione  alla  gestione
faunistica,  direttamente coordinati dal personale di vigilanza della
provincia.
  4. Le province, per comprovate  ragioni  di  protezione  dei  fondi
coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle
organizzazioni  professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello regionale, tramite le loro strutture  provinciali,  piani  di
abbattimento,  attuati  attraverso  il personale di cui al precedente
comma 3, delle forme domestiche di specie selvatiche  e  delle  forme
inselvatichite di specie domestiche.