Art. 25. Controllo della fauna selvatica 1. La giunta regionale, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, puo' vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, fra quelle comprese nell'elenco di cui all'art. 18 della legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari e gravissime condizioni ambientali, stagionali o climatiche, per malattie o altre calamita'. 2. Le province, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui e' vietata la caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'istituto nazionale per la fauna selvatica verifichi l'inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento. 3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio; possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle guardie volontarie di cui all'art. 37, purche' in possesso della licenza di caccia, nonche' di operatori, muniti di licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della provincia. 4. Le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento, attuati attraverso il personale di cui al precedente comma 3, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche.