Art. 26. Controllo sanitario della fauna 1. La selvaggina, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certificano che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni. 2. Chiunque rinvenga capi di selvaggina morti o in stato fisico anormale, e' tenuto a consegnarli al competente ufficio caccia della provincia per i necessari accertamenti che puo' avvalersi delle sezioni locali degli istituti zooprofilattici o istituti universitari. 3. In caso di epizoozia, la provincia, sentito il servizio veterinario della unita' sanitaria interessata, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.