Art. 26.
                   Controllo sanitario della fauna
 
  1.  La  selvaggina,  comunque liberata, deve essere preventivamente
assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento,  ai  controlli
veterinari  che  certificano  che gli animali sono esenti da malattie
contagiose o non siano portatori di germi patogeni.
  2. Chiunque rinvenga capi di selvaggina morti  o  in  stato  fisico
anormale,  e' tenuto a consegnarli al competente ufficio caccia della
provincia per i  necessari  accertamenti  che  puo'  avvalersi  delle
sezioni    locali   degli   istituti   zooprofilattici   o   istituti
universitari.
  3.  In  caso  di  epizoozia,  la  provincia,  sentito  il  servizio
veterinario   della   unita'   sanitaria   interessata,  dispone  gli
interventi  tecnici  necessari  alla  salvaguardia   del   patrimonio
faunistico.