Art. 27. Esercizio venatorio 1. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante impiego dei mezzi di cui all'art. 13 della legge 157/1992, nonche' il vagare o il soffermarsi con gli stessi mezzi o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla. 2. Ogni altro modo di abbattimento diverso da quelli di cui al comma 1 e' vietato, a meno che avvenga per caso fortuito o forza maggiore. 3. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ogni titolare di licenza di caccia deve optare, in via esclusiva, per una delle seguenti forme di caccia: a) vagante in zona alpi; coloro che optano per tale forma non sono ammessi all'esercizio venatorio nella regione, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 7; b) da appostamento fisso; c) altre forme consentite dalla legge. 4. L'opzione per la forma di caccia deve essere comunicata alla provincia di residenza al conseguimento della abilitazione all'esercizio venatorio e quando viene ripresa 1' attivita' venatoria sospesa; entro il 30 giugno, di ogni anno, i cacciatori che intendono variare l'opzione gia' presentata devono darne comunicazione alla provincia di residenza. 5. La scelta della forma di caccia di cui alle lettere b) e c) del comma 3 consente di esercitare l'attivita' venatoria anche da appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e da appostamenti fissi senza richiami vivi appartenenti alle specie previste dalla legge 157/1992. 6. La caccia agli ungulati puo' essere svolta, oltre che nella forma della braccata, anche in quella di selezione, regolamentata dalle amministrazioni provinciali. 7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge, comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell' art. 32 della legge 157/92. 8. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio appartiene a colui che l'abbatte, ovvero a colui che l'abbia ferita o scovata, se non abbia abbandonato l'inseguimento. 9. Non costituisce esercizio venatorio la cattura con qualsiasi mezzo di fauna selvatica viva nei centri privati di produzione allo stato naturale di cui all'art. 14. 10. L'attivita' venatoria puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi derivamte dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' venatoria, nonche' di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attivita' venatoria, con i massimali determinati ai sensi dell'art. 12 della legge 157/1992.