Art. 27.
                         Esercizio venatorio
 
  1.    Costituisce    esercizio    venatorio   ogni   atto   diretto
all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica  mediante  impiego
dei  mezzi di cui all'art. 13 della legge 157/1992, nonche' il vagare
o il soffermarsi con gli stessi mezzi  o  in  attitudine  di  ricerca
della  fauna  selvatica  o  di attesa della medesima per abbatterla o
catturarla.
  2. Ogni altro modo di abbattimento diverso  da  quelli  di  cui  al
comma  1  e'  vietato,  a  meno che avvenga per caso fortuito o forza
maggiore.
  3. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco  o  con  il  falco,
ogni titolare di licenza di caccia deve optare, in via esclusiva, per
una delle seguenti forme di caccia:
   a) vagante in zona alpi; coloro che optano per tale forma non sono
ammessi all'esercizio venatorio nella regione, salvo quanto stabilito
dall'art. 13, comma 7;
   b) da appostamento fisso;
   c) altre forme consentite dalla legge.
  4.  L'opzione  per  la  forma di caccia deve essere comunicata alla
provincia  di   residenza   al   conseguimento   della   abilitazione
all'esercizio venatorio e quando viene ripresa 1' attivita' venatoria
sospesa; entro il 30 giugno, di ogni anno, i cacciatori che intendono
variare  l'opzione  gia'  presentata  devono darne comunicazione alla
provincia di residenza.
  5. La scelta della forma di caccia di cui alle lettere b) e c)  del
comma  3  consente  di  esercitare  l'attivita'  venatoria  anche  da
appostamenti per la  caccia  agli  ungulati  e  ai  colombacci  e  da
appostamenti  fissi  senza  richiami  vivi  appartenenti  alle specie
previste dalla legge 157/1992.
  6. La caccia agli ungulati puo'  essere  svolta,  oltre  che  nella
forma  della  braccata,  anche  in quella di selezione, regolamentata
dalle amministrazioni provinciali.
  7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima  licenza,  il
cacciatore  puo' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato
da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni  e
che  non  abbia  commesso violazioni alle norme della presente legge,
comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai  sensi  dell'
art. 32 della legge 157/92.
  8.  La  fauna  selvatica  abbattuta  durante  l'esercizio venatorio
appartiene a colui che l'abbatte, ovvero a colui che l'abbia ferita o
scovata, se non abbia abbandonato l'inseguimento.
  9. Non costituisce esercizio venatorio  la  cattura  con  qualsiasi
mezzo  di  fauna selvatica viva nei centri privati di produzione allo
stato naturale di cui all'art. 14.
  10. L'attivita' venatoria  puo'  essere  esercitata  da  chi  abbia
compiuto  il  diciottesimo  anno  di  eta' e sia munito di licenza di
porto di fucile per uso di caccia, di  polizza  assicurativa  per  la
responsabilita'  civile  verso  terzi derivamte dall'uso delle armi o
degli  arnesi  utili  all'attivita'  venatoria,  nonche'  di  polizza
assicurativa  per  infortuni  correlata  all'esercizio dell'attivita'
venatoria, con i massimali determinati ai sensi  dell'art.  12  della
legge 157/1992.