Art. 28.
                Abilitazione all'esercizio venatorio
 
  1.  L'esercizio  venatorio  in qualsiasi forma, compresa quella con
l'arco e con il falco, e' consentito  solo  a  chi  abbia  conseguito
l'abilitazione  all'esercizio  venatorio  a seguito di pubblici esami
davanti ad una commissione nominata dalla provincia.
  2. L'abilitazione venatoria e' necessaria  per  il  rilascio  della
prima  licenza di porto d'armi per uso di caccia e per la concessione
della stessa in caso di revoca.
  3. La provincia stabilisce le modalita' per  lo  svolgimento  degli
esami,  che  devono  in particolare riguardare nozioni nelle seguenti
materie:
   a) legislazione venatoria;
   b)  elementi  di  zoologia  e  biologia della fauna selvatica, con
prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
   c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
   d) elementi di ecologia e principi di salvaguardia della natura  e
della produzione agricola;
   e) norme di pronto soccorso.
  4. L'abilitazione e' concessa se il giudizio e' favorevole in tutte
le  materie  oggetto  di esame. La commissione valuta la preparazione
del candidato con un giudizio di idoneita' o inidoneita'; in caso  di
idoneita',  il  presidente  della  commissione  rilascia  il relativo
attestato.
  5. Coloro i  quali  siano  stati  giudicati  inidonei  non  possono
sostenere  nuovamente  la prova d'esame prima che siano trascorsi due
mesi.
  6. Le prove d'esame di cui al  comma  3  consistono  in  una  prova
scritta,  mediante  test  a  risposta multipla, e una prova orale, in
conformita'  alle  disposizioni  emanate  al  riguardo  dalla  giunta
regionale e secondo un programma approvato dalla giunta medesima.
  7.  Ogni  candidato  e'  tenuto  a  versare  alla  provincia, quale
rimborso spese di esame per  l'abilitazione  venatoria,  un  importo,
fissato  dalla  provincia  stessa,  non  superiore  a  lire  50.000 e
comprensivo degli ausili didattici, nonche'  del  rilascio  in  carta
legale del certificato di abilitazione.
  8.   Le   province   organizzano   corsi  di  preparazione  per  il
conseguimento dell'abilitazione venatoria e informano  sui  contenuti
della  presente  legge,  anche  in collaborazione con le associazioni
venatorie riconosciute.
  9. Le norme di cui al presente  articolo  si  applicano  anche  per
l'esercizio della caccia mediante uso dell'arco e del falco.
  10.  La commissione di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed
e' composta:
   a) da un funzionario provinciale esperto  in  problemi  faunistico
venatori  designato  dal presidente della provincia, che ne assume la
presidenza;
   b)  da cinque membri, nominati  dal  presidente  della  provincia,
esperti  nelle  materie  indicate  al  comma  3, dei quali almeno uno
laureato in scienze biologiche o in scienze naturali  ed  esperto  in
vertebrati omeotermi;
   c) da quattro rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie
riconosciute  a  livello  nazionale  e maggiormente rappresentative a
livello provinciale;
   d) da tre  rappresentanti  indicati  dalle  associazioni  agricole
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
   e)    da    due   rappresentanti   indicati   dalle   associazioni
naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
   f) da un dipendente della provincia con funzioni di segretario.
  11. La commissione di cui al comma 1 e' validamente costituita  con
la presenza della meta' piu' uno dei componenti.
  12.  Alla  domanda  per  sostenere la prova d'esame, da presentarsi
alla provincia nel cui territorio il candidato risiede,  deve  essere
allegato   certificato   medico  di  idoneita'  fisica  all'esercizio
venatorio,  rilasciato  in  conformita'  alle  disposizioni  vigenti,
nonche' il certificato di residenza.
  13. Non possono essere membri della commissione di cui al comma 1 i
consiglieri provinciali in carica nella stessa provincia.