Art. 28. Abilitazione all'esercizio venatorio 1. L'esercizio venatorio in qualsiasi forma, compresa quella con l'arco e con il falco, e' consentito solo a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di pubblici esami davanti ad una commissione nominata dalla provincia. 2. L'abilitazione venatoria e' necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per la concessione della stessa in caso di revoca. 3. La provincia stabilisce le modalita' per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) elementi di zoologia e biologia della fauna selvatica, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; d) elementi di ecologia e principi di salvaguardia della natura e della produzione agricola; e) norme di pronto soccorso. 4. L'abilitazione e' concessa se il giudizio e' favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneita' o inidoneita'; in caso di idoneita', il presidente della commissione rilascia il relativo attestato. 5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono sostenere nuovamente la prova d'esame prima che siano trascorsi due mesi. 6. Le prove d'esame di cui al comma 3 consistono in una prova scritta, mediante test a risposta multipla, e una prova orale, in conformita' alle disposizioni emanate al riguardo dalla giunta regionale e secondo un programma approvato dalla giunta medesima. 7. Ogni candidato e' tenuto a versare alla provincia, quale rimborso spese di esame per l'abilitazione venatoria, un importo, fissato dalla provincia stessa, non superiore a lire 50.000 e comprensivo degli ausili didattici, nonche' del rilascio in carta legale del certificato di abilitazione. 8. Le province organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e informano sui contenuti della presente legge, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute. 9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante uso dell'arco e del falco. 10. La commissione di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed e' composta: a) da un funzionario provinciale esperto in problemi faunistico venatori designato dal presidente della provincia, che ne assume la presidenza; b) da cinque membri, nominati dal presidente della provincia, esperti nelle materie indicate al comma 3, dei quali almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed esperto in vertebrati omeotermi; c) da quattro rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello provinciale; d) da tre rappresentanti indicati dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale; e) da due rappresentanti indicati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale; f) da un dipendente della provincia con funzioni di segretario. 11. La commissione di cui al comma 1 e' validamente costituita con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. 12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla provincia nel cui territorio il candidato risiede, deve essere allegato certificato medico di idoneita' fisica all'esercizio venatorio, rilasciato in conformita' alle disposizioni vigenti, nonche' il certificato di residenza. 13. Non possono essere membri della commissione di cui al comma 1 i consiglieri provinciali in carica nella stessa provincia.