Art. 29. Tesserino di caccia 1. I titolari di licenza di caccia che esercitano l'attivita' venatoria sul territorio regionale devono essere in possesso di apposito tesserino. 2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza e deve indicare: a) le generalita' del titolare; b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta fra quelle previste dall'art. 27, comma 3; c) l'ambito territoriale di caccia prescelto; d) le specifiche norme stabilite con il calendario venatorio regionale. 3. Ai fini dell'esercizio della caccia da parte di residenti in altre regioni, le indicazioni di cui al comma 2 devono risultare dal tesserino rilasciato dalla regione di residenza. 4. Il tesserino, su modello stabilito dalla giunta regionale in conformita' a quanto previsto dal calendario venatorio, e' predisposto dal servizio regionale sport, caccia, pesca e tempo libero ed e' valido per una sola stagione venatona. 5. Il tesserino e' personale; non puo' essere rilasciato piu' di un tesserino intestato alla stessa persona. 6. In caso di deterioramento involontario o di smarrimento del tesserino, il comune di residenza ne rilascia un duplicato, previa esibizione di copia della denuncia di smarrimento presentata agli organi di polizia o del vecchio tesserino deteriorato, che deve essere ritirato. 7. Ai fini del rilascio del tesserino ai cittadini della Repubblica di San Marino ivi residenti che scelgono di esercitare la caccia nel territorio della regione, la giunta regionale provvede a trasmettere all'organo della Repubblica stessa competente in materia di caccia un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti. 8. I comuni comunicano alla giunta regionale e alla provincia competente, entro il 15 febbraio di ogni anno, il numero dei tesserini rilasciati nella precedente annata venatoria.