Art. 29.
                         Tesserino di caccia
 
  1.  I  titolari  di  licenza  di  caccia che esercitano l'attivita'
venatoria sul territorio  regionale  devono  essere  in  possesso  di
apposito tesserino.
  2.  Il  tesserino  viene  rilasciato dal comune di residenza e deve
indicare:
   a) le generalita' del titolare;
   b) la forma di caccia  praticata  in  via  esclusiva,  scelta  fra
quelle previste dall'art. 27, comma 3;
   c) l'ambito territoriale di caccia prescelto;
   d)  le  specifiche  norme  stabilite  con  il calendario venatorio
regionale.
  3. Ai fini dell'esercizio della caccia da  parte  di  residenti  in
altre  regioni, le indicazioni di cui al comma 2 devono risultare dal
tesserino rilasciato dalla regione di residenza.
  4. Il tesserino, su modello stabilito  dalla  giunta  regionale  in
conformita'   a   quanto   previsto   dal  calendario  venatorio,  e'
predisposto dal servizio  regionale  sport,  caccia,  pesca  e  tempo
libero ed e' valido per una sola stagione venatona.
  5. Il tesserino e' personale; non puo' essere rilasciato piu' di un
tesserino intestato alla stessa persona.
  6.  In  caso  di  deterioramento  involontario o di smarrimento del
tesserino, il comune di residenza ne rilascia  un  duplicato,  previa
esibizione  di  copia  della  denuncia di smarrimento presentata agli
organi di polizia o  del  vecchio  tesserino  deteriorato,  che  deve
essere ritirato.
  7. Ai fini del rilascio del tesserino ai cittadini della Repubblica
di  San Marino ivi residenti che scelgono di esercitare la caccia nel
territorio della regione, la giunta regionale provvede a  trasmettere
all'organo della Repubblica stessa competente in materia di caccia un
numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.
  8.  I  comuni  comunicano  alla  giunta  regionale e alla provincia
competente, entro  il  15  febbraio  di  ogni  anno,  il  numero  dei
tesserini rilasciati nella precedente annata venatoria.