Art. 3. Pianificazione faunistico-venatoria 1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e' cosi' ripartito: a) per una quota dal 20 al 25 per cento, di cui fino al 50 per cento riservato alle zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 9, comprese le aree in cui e' comunque vietata l'attivita' venatoria anche per effetto di altre disposizioni, o nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'art. 21; b) per una quota fino al 12 per cento, e' destinato alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie ed a quelle agri-turistico-venatorie di cui all'art. 13; c) per una quota massima pari all'1 per cento, e' destinato ai centri privati di produzione della selvaggina di cui all'articolo 14; d) per una quota massima pari al 2 per cento, e' destinato a zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile di cui all'art. 33. 2. Sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia secondo le modalita' stabilite dal titolo IV. 3. La pianificazione faunistico-venatoria si articola nel piano regionale e nei piani provinciali. 4. Il piano faunistico-venatorio regionale e i piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati nel periodo della loro validita'. 5. Entro il 15 ottobre dell'anno precedente la scadenza del piano faunistico regionale, la giunta regionale trasmette al consiglio la proposta di piano faunistico-venatorio regionale. 6. Entro il 31 dicembre il consiglio regionale, sentiti la conferenza regionale delle autonomie e il comitato economico e sociale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46, le associazioni venatorie e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il piano, che viene pubblicato nello stesso termine nel bollettino ufficiale della Regione. 7. Entro il 31 gennaio successivo le province, sulla base e in conformita' al piano regionale, elaborano la prima stesura dei piani faunistico-venatori di rispettiva competenza, trasmettendoli, entro lo stesso termine, al presidente della giunta regionale. 8. Entro il 10 febbraio la giunta regionale trasmette i piani provinciali alla conferenza regionale delle autonomie al sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 46/1992. 9. Entro il 31 marzo la giunta regionale, sulla base del parere della conferenza regionale delle autonomie, formula le proprie osservazioni sui piani provinciali. 10. Le province approvano i piani faunistici definitivi entro il 30 aprile, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla giunta regionale. 11. Fino all'entrata in vigore del piano faunistico-venatorio regionale conserva efficacia la pianificazione preesistente, con la possibilita' per le amministrazioni provinciali di restituire alla caccia le zone di ripopolamento e cattura in scadenza, fermo restando l'obbligo di istituirne delle altre di pari superficie.