Art. 3.
                 Pianificazione faunistico-venatoria
 
  1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e' cosi' ripartito:
   a) per una quota dal 20 al 25 per cento, di cui  fino  al  50  per
cento  riservato alle zone di ripopolamento e cattura di cui all'art.
9, comprese le aree in cui e' comunque vietata l'attivita'  venatoria
anche  per  effetto di altre disposizioni, o nei fondi sottratti alla
gestione programmata della caccia ai sensi dell'art. 21;
   b) per  una  quota  fino  al  12  per  cento,  e'  destinato  alla
costituzione   delle   aziende   faunistico-venatorie   ed  a  quelle
agri-turistico-venatorie di cui all'art. 13;
   c) per una quota massima pari all'1 per  cento,  e'  destinato  ai
centri privati di produzione della selvaggina di cui all'articolo 14;
   d)  per una quota massima pari al 2 per cento, e' destinato a zone
per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove
cinofile di cui all'art. 33.
  2. Sul rimanente territorio si  esercita  la  gestione  programmata
della caccia secondo le modalita' stabilite dal titolo IV.
  3.  La  pianificazione  faunistico-venatoria  si articola nel piano
regionale e nei piani provinciali.
  4.   Il   piano   faunistico-venatorio   regionale   e   i    piani
faunistico-venatori  provinciali  hanno durata quinquennale e possono
essere aggiornati nel periodo della loro validita'.
  5.  Entro  il 15 ottobre dell'anno precedente la scadenza del piano
faunistico regionale, la giunta regionale trasmette al  consiglio  la
proposta di piano faunistico-venatorio regionale.
  6.  Entro  il  31  dicembre  il  consiglio  regionale,  sentiti  la
conferenza regionale  delle  autonomie  e  il  comitato  economico  e
sociale  ai  sensi dell'art. 7 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46, le
associazioni venatorie e  le  organizzazioni  professionali  agricole
maggiormente  rappresentative  a livello regionale, approva il piano,
che viene pubblicato nello stesso termine  nel  bollettino  ufficiale
della Regione.
  7.  Entro  il  31  gennaio  successivo le province, sulla base e in
conformita' al piano regionale, elaborano la prima stesura dei  piani
faunistico-venatori  di  rispettiva competenza, trasmettendoli, entro
lo stesso termine, al presidente della giunta regionale.
  8. Entro il 10 febbraio  la  giunta  regionale  trasmette  i  piani
provinciali  alla  conferenza  regionale  delle  autonomie  al  sensi
dell'art. 15, comma 4, della L.R. 46/1992.
  9. Entro il 31 marzo la giunta regionale,  sulla  base  del  parere
della  conferenza  regionale  delle  autonomie,  formula  le  proprie
osservazioni sui piani provinciali.
  10. Le province approvano i piani faunistici definitivi entro il 30
aprile, tenendo  conto  delle  osservazioni  formulate  dalla  giunta
regionale.
  11.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  piano faunistico-venatorio
regionale conserva efficacia la pianificazione preesistente,  con  la
possibilita'  per  le  amministrazioni provinciali di restituire alla
caccia le zone di ripopolamento e cattura in scadenza, fermo restando
l'obbligo di istituirne delle altre di pari superficie.