Art. 30. Calendario venatorio regionale 1. Entro il 15 giugno di ogni anno la giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, in relazione alla situazione ambientale delle diverse realta' territoriali ed in conformita' alle prescrizioni del piano faunistico-venatorio regionale, stabilisce il calendario venatorio e il regolamento relativi all'interaannata venatoria. 2. Entro il termine indicato al comma 1, il calendario venatorio regionale e' pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. 3. Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti: a) dall'1 settembre alla data di chiusura, fissata annualmente con il calendario venatorio nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'art. 18 della legge 157/92: tortora, (streptopelia turtur), quaglia, allodola, colino della Virginia, starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico, storno, gallinella d'acqua, porciglione, codone, mazzaiola, mestolone, beccaccino, frullino combattente, taccola, corvo, cornacchia nera, pittima reale, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, fagiano; b) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: passero, passera mattugia, passera oltremontana, merlo; c) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, colombaccio, volpe, fringuello, peppola, beccaccia, pavoncella; d) dall'1 ottobre al 30 novembre: capriolo, cervo, daino, coturnice; e) dall'1 novembre al 31 gennaio: cinghiale. 4. L'esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati: settembre: dal 01 al 15 - ore 5,30/19,30 dal 16 al 30 - ore 6,00/19,15 (vige l'ora legale); ottobre: dal 01 al 15 - ore 5,00/18,00 dal 16 al 31 - ore 5,15/17,30; novembre: dal 01 al 15 - ore 5,30/17,15 dal 16 al 30 - ore 5,50/17,00; dicembre: dal 01 al 15 - ore 6,00/16,40 dal 16 al 31 - ore 6,00/16,45; gennaio: dal 01 al 15 - ore 6,00/17,15 dal 16 al 31 - ore 5,50/17,45. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. 5. Le specie di cui al comma 3 sono cacciabili: a) dal 1 settembre al 30 settembre - tre giorni fissi: mercoledi', sabato e domenica; b) dal 1 ottobre al 31 gennaio-tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedi' e venerdi'; c) dal 1 ottobre al 30 novembre - la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria e' consentita per altri due giorni a settimana, con esclusione comunque del martedi' e venerdi'. 6. Per ogni giornata di caccia e' consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina: a) selvaggina stanziale: a1) lepre e coturnice - n. 1 capo; a2) fagiano, starna e pernice rossa - n. 2 capi, non cumulabili con lepre e coturnice; a3) cinghiale - n. 1 capo; b) selvaggina migratoria: b1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi; b2) tordi, merli e cesene - n. 25 capi complessivi; b3) trampolieri e palmipedi - n. 10 capi complessivi; b4) colombacci - n. 10 capi complessivi; b5) beccacce - n. 5 capi. Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie citate non puo' superare complessivamente i 30 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito e' complessivamente di 50 capi. 7. La giunta regionale, per motivi attinenti alla salute e alla sicurezza pubblica, alla sicurezza aerea, alla necessita' di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque o di protezione della flora e della fauna, ovvero per consentire attivita' di ricerca o di insegnamento o per consentire il ripopolamento o la reintroduzione di specie o l'allevamento connesso a tali operazioni, puo' autorizzare, con provvedimento motivato,il prelievo venatorio in regime di deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1, della direttiva 79/409/CEE, delle seguenti specie: passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, corvo, cornacchia grigia e taccola. 8. La giunta regionale puo' altresi' consentire in regime di deroga, ai sensi dell' art. 9, comma 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE, previo parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica per le specie di cui all'allegato 11, il prelievo venatorio, in condizioni rigidamente controllate, di piccole quantita' di esemplari, tra cui le specie sotto indicate e nei limiti seguenti: a) passero, passera mattugia, passera oltremontana: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre con un numero di capi complessivi prelevabili giornalmente pari a 30 e annualmente pari a 300; b) storno: dal 1 settembre al 16 dicembre, con un numero di capi prelevabile giornalmente a 30 e annualmente pari a 300; c) cornacchia grigia, corvo, taccola: dal 1 settembre al 16 gennaio, con un numero di capi complessivi prelevabili giornalmente pari a 50 e annualmente pari a 500. 9. Sono autorizzati ad effettuare il prelievo previsto dal comma 7 e con le modalita' di cui al comma 8 coloro che esercitano la caccia da appostamento e che abbiano provveduto a richiedere l'apposito tesserino che consente di indicare i capi prelevati. 10. L'allenamento dei cani da caccia, prima dell'apertura dell'esercizio venatorio, e' consentito per tre settimane prima della data di inizio della stagione di caccia per cinque giorni a settimana, esclusi martedi' e venerdi' dalle ore 5,30 alle ore 20,30. L'allenamento e' consentito sulle stoppie, sui calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, a condizione che non si arrechi danno alle colture. E' comunque vietato a meno di m 500 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie. 11. Ogni cacciatore puo' allenare ed utilizzare per l'esercizio venatorio contemporaneamente non piu' di due cani, siano essi da cerca o da ferma, o non piu' di sei cani segugi. 12. Per la caccia alla volpe e al cinghiale svolta in battuta e nei luoghi interessati dalla presenza di tali specie non si applicano le limitazioni di cui al comma 11. 13. Nel caso in cui divengano operanti nuove norme di legge, nuove convenzioni internazionali o nuove direttive comunitarie, la giunta regionale adegua il calendario venatorio, ove gia' pubblicato, entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni.