Art. 30.
                   Calendario venatorio regionale
 
  1.  Entro  il  15  giugno di ogni anno la giunta regionale, sentito
l'istituto nazionale  per  la  fauna  selvatica,  in  relazione  alla
situazione  ambientale  delle  diverse  realta'  territoriali  ed  in
conformita'  alle   prescrizioni   del   piano   faunistico-venatorio
regionale,  stabilisce  il  calendario  venatorio  e  il  regolamento
relativi all'interaannata venatoria.
  2. Entro il termine indicato al comma 1,  il  calendario  venatorio
regionale e' pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
  3. Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:
   a) dall'1 settembre alla data di chiusura, fissata annualmente con
il  calendario  venatorio  nel  rispetto  dell'arco temporale massimo
indicato al  comma  1  dell'art.  18  della  legge  157/92:  tortora,
(streptopelia  turtur),  quaglia,  allodola,  colino  della Virginia,
starna, pernice rossa,  lepre  comune,  coniglio  selvatico,  storno,
gallinella   d'acqua,   porciglione,  codone,  mazzaiola,  mestolone,
beccaccino, frullino combattente, taccola,  corvo,  cornacchia  nera,
pittima  reale,  cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, fagiano;     b)
dalla terza domenica di settembre al 31  dicembre:  passero,  passera
mattugia, passera oltremontana, merlo;
   c)  dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena, tordo
bottaccio,  tordo  sassello,   germano   reale,   folaga,   alzavola,
canapiglia,   fischione,  moriglione,  moretta,  colombaccio,  volpe,
fringuello, peppola, beccaccia, pavoncella;
   d)  dall'1  ottobre  al  30  novembre:  capriolo,  cervo,   daino,
coturnice;
   e) dall'1 novembre al 31 gennaio: cinghiale.
  4.  L'esercizio  venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di
seguito indicati:
   settembre: dal 01 al 15 - ore  5,30/19,30  dal  16  al  30  -  ore
6,00/19,15 (vige l'ora legale);
   ottobre:  dal  01  al  15  -  ore  5,00/18,00  dal  16 al 31 - ore
5,15/17,30;
   novembre: dal 01 al 15 -  ore  5,30/17,15  dal  16  al  30  -  ore
5,50/17,00;
   dicembre:  dal  01  al  15  -  ore  6,00/16,40  dal 16 al 31 - ore
6,00/16,45;
   gennaio: dal 01 al 15  -  ore  6,00/17,15  dal  16  al  31  -  ore
5,50/17,45.
  La  caccia  di selezione agli ungulati e' consentita fino ad un'ora
dopo il tramonto.
  5. Le specie di cui al comma 3 sono cacciabili:
   a) dal 1 settembre al 30 settembre - tre giorni fissi: mercoledi',
sabato e domenica;
   b) dal 1 ottobre al 31 gennaio-tre giorni a scelta del cacciatore,
esclusi martedi' e venerdi';
   c) dal 1 ottobre al 30 novembre - la caccia da  appostamento  alla
selvaggina migratoria e' consentita per altri due giorni a settimana,
con esclusione comunque del martedi' e venerdi'.
  6.  Per ogni giornata di caccia e' consentito a ciascun titolare di
licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:
   a) selvaggina stanziale:
    a1) lepre e coturnice - n. 1 capo;
    a2) fagiano, starna e pernice rossa - n. 2 capi,  non  cumulabili
con lepre e coturnice;
    a3) cinghiale - n. 1 capo;
   b) selvaggina migratoria:
    b1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;
    b2) tordi, merli e cesene - n. 25 capi complessivi;
    b3) trampolieri e palmipedi - n. 10 capi complessivi;
    b4) colombacci - n. 10 capi complessivi;
    b5) beccacce - n. 5 capi.
  Il  numero  massimo  di  capi  abbattibili appartenenti alle specie
citate non puo' superare complessivamente i 30  capi.  Per  le  altre
specie non elencate, il numero massimo consentito e' complessivamente
di 50 capi.
  7.  La  giunta  regionale,  per motivi attinenti alla salute e alla
sicurezza  pubblica,  alla  sicurezza  aerea,  alla   necessita'   di
prevenire  gravi  danni  alle  colture,  al bestiame, ai boschi, alla
pesca e alle acque o di protezione della flora e della fauna,  ovvero
per   consentire  attivita'  di  ricerca  o  di  insegnamento  o  per
consentire  il  ripopolamento  o  la  reintroduzione  di   specie   o
l'allevamento  connesso  a  tali  operazioni,  puo'  autorizzare, con
provvedimento motivato,il prelievo venatorio in regime di  deroga  ai
sensi  dell'art.  9,  comma  1,  della  direttiva  79/409/CEE,  delle
seguenti specie: passero,  passera  mattugia,  passera  oltremontana,
storno, corvo, cornacchia grigia e taccola.
  8.  La  giunta  regionale  puo'  altresi'  consentire  in regime di
deroga, ai sensi dell' art. 9, comma 1, lettera c),  della  direttiva
79/409/CEE,  previo  parere  dell'istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica  per  le  specie  di  cui  all'allegato  11,  il   prelievo
venatorio,   in   condizioni   rigidamente  controllate,  di  piccole
quantita' di esemplari, tra cui le specie sotto indicate e nei limiti
seguenti:
   a) passero, passera mattugia, passera  oltremontana:  dalla  terza
domenica   di  settembre  al  31  dicembre  con  un  numero  di  capi
complessivi prelevabili giornalmente pari a 30 e annualmente  pari  a
300;
   b)  storno:  dal 1 settembre al 16 dicembre, con un numero di capi
prelevabile giornalmente a 30 e annualmente pari a 300;
   c) cornacchia grigia,  corvo,  taccola:  dal  1  settembre  al  16
gennaio,  con  un numero di capi complessivi prelevabili giornalmente
pari a 50 e annualmente pari a 500.
  9. Sono autorizzati ad effettuare il prelievo previsto dal comma  7
e  con le modalita' di cui al comma 8 coloro che esercitano la caccia
da appostamento e che  abbiano  provveduto  a  richiedere  l'apposito
tesserino che consente di indicare i capi prelevati.
  10.   L'allenamento   dei   cani  da  caccia,  prima  dell'apertura
dell'esercizio venatorio, e' consentito per tre settimane prima della
data  di  inizio  della  stagione  di  caccia  per  cinque  giorni  a
settimana, esclusi martedi' e venerdi' dalle ore 5,30 alle ore 20,30.
L'allenamento e' consentito sulle stoppie, sui calanchi e sui terreni
incolti,  nei  boschi,  lungo  i corsi d'acqua, sui prati naturali ed
anche su quelli artificiali, a condizione che non  si  arrechi  danno
alle  colture.  E' comunque vietato a meno di m 500 dal confine delle
aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie.
  11. Ogni cacciatore puo' allenare  ed  utilizzare  per  l'esercizio
venatorio  contemporaneamente  non  piu'  di  due cani, siano essi da
cerca o da ferma, o non piu' di sei cani segugi.
  12. Per la caccia alla volpe e al cinghiale svolta in battuta e nei
luoghi interessati dalla presenza di tali specie non si applicano  le
limitazioni di cui al comma 11.
  13.  Nel caso in cui divengano operanti nuove norme di legge, nuove
convenzioni internazionali o nuove direttive comunitarie,  la  giunta
regionale  adegua il calendario venatorio, ove gia' pubblicato, entro
trenta giorni dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni.