Art. 31.
                 Esercizio venatorio da appostamento
                         fisso e temporaneo
 
  1.  Sono  fissi  gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o
altra  solida   materia   con   preparazione   di   sito,   destinati
all'esercizio  venatorio  almeno  per  un'intera  stagione venatoria.
L'appostamento cessa di essere fisso quando non vi  venga  esercitata
la caccia da parte degli aventi diritto.
  2.  Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili,
fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a  posto  di  lavoro,  o
collocati  nel raggio di m 100 dagli stessi e di m 150 se si spara in
direzione dei medesimi.
  3.   Sono considerati appostamenti fissi  di  caccia  le  tine,  le
zattere  e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui
margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelle ubicate al
largo dei laghi e dei fiumi, purche' saldamente ancorate al  fondale,
destinate  all'esercizio  venatorio agli acquatici, verso le quali e'
consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione  manuale,
utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della
selvaggina abbattuta o ferita.
  4.  Gli  appostamenti all'avifauna selvatica acquatica collocati in
terraferma devono avere una stabile e definita occupazione  di  sito,
con  copertura  d'acqua  permanente  durante  tutto l'anno del suolo,
salvo casi di forza maggiore, pena la revoca dell'autorizzazione.
  5.  L'autorizzazione  per  la  caccia  da  appostamento  fisso   e'
rilasciata  dalla  provincia ed ha validita' annuale salvo revoca. La
domanda per  il  rilascio  della  prima  autorizzazione  deve  essere
corredata  da  planimetria  in  scala 1:10.000 indicante l'ubicazione
dell'appostamento e dal  consenso  scritto  del  proprietario  o  del
conduttore   del   terreno,   lago   o   stagno  privato,  in  quanto
l'appostamento comporti preparazione del sito  con  modificazione  ed
occupazione stabile del terreno.
  6.  Non  sono  considerati  fissi, agli effetti della opzione della
forma di caccia in via esclusiva, gli  appostamenti  per  l'esercizio
venatorio agli ungulati, ai colombacci e quelli, di cui all'art.  14,
comma  12,  legge  157/1992, senza richiami vivi o che usano richiami
non appartenenti alle specie della fauna selvatica.
  7. Non e' consentito impiantare  appostamenti  fissi  di  caccia  a
distanza  inferiore  a  m  200  dai confini delle oasi di protezione,
delle zone di ripopolamento  e  cattura,  delle  zone  di  ricerca  e
sperimentazione  faunistica,  nonche'  dei parchi, riserve naturali e
centri pubblici di produzione della selvaggina.
  8.  Non  sono  consentiti  nuovi  appostamenti  fissi  a   distanza
inferiore  a  m 300 da altro appostamento fisso preesistente e, per i
colombacci, a m 300 dal capanno principale. Sono in ogni  caso  fatte
salve,  anche  con  riferimento  alle  disposizioni  del  comma 7, le
diverse distanze relative agli appostamenti fissi  preesistenti  alla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, come pure quelle
minori distanze che  si  determineranno  con  la  costituzione  degli
ambiti protetti.
  9.  Ferma restando l'esclusivita' della forma di caccia, ai sensi e
per gli effetti del disposto dell'art. 27, e' consentito al  titolare
e  alle  persone  dallo  stesso  autorizzate  solo  il  recupero,  in
attitudine di caccia ed anche con  uso  del  cane,  della  selvaggina
ferita,  entro  un raggio di m 200 dall'appostamento o dall'impianto,
ove trattasi di appostamento per colombacci o acquatici.
  10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento e' vietata, salvo
consenso  del  titolare,  la  caccia  in forma vagante a una distanza
inferiore a m 200 dall'appostamento stesso o m 300 dall'impianto,  se
trattasi di appostamento a colombacci o acquatici.
  11.  L'accesso  all'appostamento  fisso con armi proprie e richiami
propri delle specie appartenenti alla fauna selvatica  cacciabile  e'
consentito unicamente a coloro che, autorizzati dal titolare, abbiano
esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia.
  Oltre  al  titolare,  possono  cacciare  nell'appostamento fisso le
persone che abbiano  scelto  tale  tipo  di  caccia,  in  numero  non
superiore  a  tre,  con  il  consenso  del  titolare o in assenza del
medesimo. Tale limite non si applica  agli  appostamenti  di  cui  al
comma 19, come pure agli appostamenti senza richiami vivi o che usano
richiami   non   appartenenti   alle  specie  della  fauna  selvatica
cacciabile.
  12. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente ai  titolari
dell'appostamento  fisso  gia'  autorizzati per la stagione venatoria
1989/1990, o a coloro cui tali autorizzazioni sono  state  trasferite
negli  anni  successivi. Le ulteriori autorizzazioni disponibili sono
rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori  di
handicap  fisici,  ai  proprietari  e  conduttori  di  fondi  che  lo
richiedano,  ai  familiari  in  linea  diretta  dei  titolari   degli
appostamenti fissi che siano deceduti o abbiano smesso l'attivita', a
coloro che hanno optato per tale forma di caccia ed a coloro che, per
sopravvenuto  impedimento  fisico,  non  siano  piu' in condizioni di
esercitare la caccia in forma vagante.
  13. Le province autorizzano il titolare di appostamento fisso,  che
per  caso fortuito o per forza maggiore sia costretto a trovare altro
sito, ad impiantare  l'appostamento  in  una  zona  diversa,  con  il
diritto  di  ripristinarlo  nel  luogo precedentemente autorizzato al
venir meno dell'impedimento.
  14. Il cacciatore che opta per la forma di caccia vagante non  puo'
essere  titolare  di un appostamento fisso con l'uso di richiami vivi
appartenenti alle specie cacciabili.
  15. Il titolare  dell'appostamento  fisso  di  caccia  autorizzato,
previo  accordo  con il proprietario o conduttore del fondo, provvede
al mantenimento e al  miglioramento  delle  caratteristiche  naturali
dell'ambiente  circostante,  per la tutela della fauna e della flora,
almeno nel raggio di m 100 dall'impianto.
  16. Sono temporanei gli appostamenti che non  comportino  eccessive
modificazioni  del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per
non piu' di una giornata di caccia.  Al  termine  della  giornata  il
cacciatore  deve  rimuovere  il  materiale  usato  per la costruzione
dell'appostamento. E' considerato appostamento  temporaneo  anche  il
sostare  dietro  a  riparo  naturale, anche se a distanza inferiore a
quella indicata nel comma 18.
  17. Gli  appostamenti  temporanei  non  possono  essere  situati  a
distanza  inferiore a m 100 da altro appostamento temporaneo, a m 200
da un appostamento fisso, a  m  300  dall'impianto,  se  trattasi  di
appostamento per colombacci o acquatici, salvo consenso del titolare,
e dalle zone previste dal comma 7.
  18.  L'appostamento  fisso per colombacci puo' essere costituito da
un capanno principale e da capanni sussidiari posti nel raggio  di  m
200.  La  distanza di rispetto, pari a m 200, entro la quale non puo'
svolgersi la caccia vagante o da appostamento temporaneo, va misurata
dai capanni sussidiari.
  19. Il funzionamento degli appostamenti  fissi  per  colombacci  e'
limitato  al  periodo 1 ottobre - 15 novembre; il relativo periodo di
tabellazione  coincide  con  quello   consentito   per   la   caccia.
L'attivita'  dell'appostamento puo' continuare successivamente a tale
data esclusivamente da un solo capanno e puo' essere esercitata  solo
da  coloro che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso con
richiami vivi.
  20. Gli appostamenti fissi devono  essere  segnalati,  a  cura  del
titolare,  mediante tabelle esenti da tasse visibili l'una dall'altra
e poste al limite della distanza di rispetto.