Art. 31. Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo 1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione venatoria. L'appostamento cessa di essere fisso quando non vi venga esercitata la caccia da parte degli aventi diritto. 2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di m 100 dagli stessi e di m 150 se si spara in direzione dei medesimi. 3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelle ubicate al largo dei laghi e dei fiumi, purche' saldamente ancorate al fondale, destinate all'esercizio venatorio agli acquatici, verso le quali e' consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero, in atteggiamento di caccia, della selvaggina abbattuta o ferita. 4. Gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica collocati in terraferma devono avere una stabile e definita occupazione di sito, con copertura d'acqua permanente durante tutto l'anno del suolo, salvo casi di forza maggiore, pena la revoca dell'autorizzazione. 5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso e' rilasciata dalla provincia ed ha validita' annuale salvo revoca. La domanda per il rilascio della prima autorizzazione deve essere corredata da planimetria in scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, in quanto l'appostamento comporti preparazione del sito con modificazione ed occupazione stabile del terreno. 6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati, ai colombacci e quelli, di cui all'art. 14, comma 12, legge 157/1992, senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica. 7. Non e' consentito impiantare appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a m 200 dai confini delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone di ricerca e sperimentazione faunistica, nonche' dei parchi, riserve naturali e centri pubblici di produzione della selvaggina. 8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a m 300 da altro appostamento fisso preesistente e, per i colombacci, a m 300 dal capanno principale. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni del comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, come pure quelle minori distanze che si determineranno con la costituzione degli ambiti protetti. 9. Ferma restando l'esclusivita' della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 27, e' consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita, entro un raggio di m 200 dall'appostamento o dall'impianto, ove trattasi di appostamento per colombacci o acquatici. 10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento e' vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante a una distanza inferiore a m 200 dall'appostamento stesso o m 300 dall'impianto, se trattasi di appostamento a colombacci o acquatici. 11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e richiami propri delle specie appartenenti alla fauna selvatica cacciabile e' consentito unicamente a coloro che, autorizzati dal titolare, abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono cacciare nell'appostamento fisso le persone che abbiano scelto tale tipo di caccia, in numero non superiore a tre, con il consenso del titolare o in assenza del medesimo. Tale limite non si applica agli appostamenti di cui al comma 19, come pure agli appostamenti senza richiami vivi o che usano richiami non appartenenti alle specie della fauna selvatica cacciabile. 12. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente ai titolari dell'appostamento fisso gia' autorizzati per la stagione venatoria 1989/1990, o a coloro cui tali autorizzazioni sono state trasferite negli anni successivi. Le ulteriori autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni, ai portatori di handicap fisici, ai proprietari e conduttori di fondi che lo richiedano, ai familiari in linea diretta dei titolari degli appostamenti fissi che siano deceduti o abbiano smesso l'attivita', a coloro che hanno optato per tale forma di caccia ed a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano piu' in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante. 13. Le province autorizzano il titolare di appostamento fisso, che per caso fortuito o per forza maggiore sia costretto a trovare altro sito, ad impiantare l'appostamento in una zona diversa, con il diritto di ripristinarlo nel luogo precedentemente autorizzato al venir meno dell'impedimento. 14. Il cacciatore che opta per la forma di caccia vagante non puo' essere titolare di un appostamento fisso con l'uso di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili. 15. Il titolare dell'appostamento fisso di caccia autorizzato, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede al mantenimento e al miglioramento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna e della flora, almeno nel raggio di m 100 dall'impianto. 16. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino eccessive modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non piu' di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento. E' considerato appostamento temporaneo anche il sostare dietro a riparo naturale, anche se a distanza inferiore a quella indicata nel comma 18. 17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a m 100 da altro appostamento temporaneo, a m 200 da un appostamento fisso, a m 300 dall'impianto, se trattasi di appostamento per colombacci o acquatici, salvo consenso del titolare, e dalle zone previste dal comma 7. 18. L'appostamento fisso per colombacci puo' essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari posti nel raggio di m 200. La distanza di rispetto, pari a m 200, entro la quale non puo' svolgersi la caccia vagante o da appostamento temporaneo, va misurata dai capanni sussidiari. 19. Il funzionamento degli appostamenti fissi per colombacci e' limitato al periodo 1 ottobre - 15 novembre; il relativo periodo di tabellazione coincide con quello consentito per la caccia. L'attivita' dell'appostamento puo' continuare successivamente a tale data esclusivamente da un solo capanno e puo' essere esercitata solo da coloro che abbiano optato per la caccia da appostamento fisso con richiami vivi. 20. Gli appostamenti fissi devono essere segnalati, a cura del titolare, mediante tabelle esenti da tasse visibili l'una dall'altra e poste al limite della distanza di rispetto.