Art. 32.
                 Detenzione ed uso dei richiami vivi
                    per la caccia da appostamento
 
  1. Oltre ai richiami di cattura, sono consentiti  la  detenzione  e
l'uso   per  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  di  richiami  di
allevamento appartenenti alle specie cacciabili.
  2. Il consiglio regionale, su proposta  della  giunta  regionale  e
sentito  il  parere  dell'istituto  nazionale per la fauna selvatica,
disciplina con regolamento, adottato entro novanta giorni dalla  data
di  entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita
e  la  detenzione  di  uccelli  allevati  appartenenti  alle   specie
cacciabili,  muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle province
anche avvalendosi di  associazioni,  enti  ed  istituti  ornitologici
legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonche'
il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.
  3.  Il  regolamento  di  cui  al  comma 2 disciplina il possesso di
richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'art. 22,
comma 3, consentendo, ad ogni  cacciatore  che  eserciti  l'attivita'
venatoria  da  appostamento  fisso ai sensi dell'art. 31, comma 1, di
detenere nell'esercizio dell'attivita' venatoria un numero massimo di
dieci unita' per ogni specie,  fino  ad  un  massimo  complessivo  di
quaranta  unita'.  Ai cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria
da appostamento temporaneo e' consentito detenere durante l'esercizio
venatorio richiami vivi di cattura nel numero massimo complessivo  di
dieci  unita'.  Qualora  l'attivita' venatoria sia esercitata da piu'
soggetti nello stesso appostamento, il numero  massimo  dei  richiami
vivi  e'  raddoppiato.    Per lo storno e' consentito usare il numero
massimo di dieci richiami per ogni cacciatore.
  4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite  ovvero,
se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore
a  quello  stabilito  dal  comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla
provincia competente entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge stessa, al fine di legittimare la detenzione ed il
possesso.
  5.  E'  vietato  l'uso di richiami vivi di cattura e feriti che non
siano  identificati  mediante  anello   inamovibile   fornito   dalla
provincia,  numerato secondo le norme regionali, apposto sul tarso di
ogni singolo esemplare.
  6. La sostituzione di un richiamo di cattura puo' avvenire soltanto
in  caso  di  fuga  accidentale  o dietro consegna alla provincia del
richiamo vivo o morto, munito di anellino.