Art. 32. Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento 1. Oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attivita' venatoria di richiami di allevamento appartenenti alle specie cacciabili. 2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, disciplina con regolamento, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonche' il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento. 3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'art. 22, comma 3, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attivita' venatoria da appostamento fisso ai sensi dell'art. 31, comma 1, di detenere nell'esercizio dell'attivita' venatoria un numero massimo di dieci unita' per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unita'. Ai cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da appostamento temporaneo e' consentito detenere durante l'esercizio venatorio richiami vivi di cattura nel numero massimo complessivo di dieci unita'. Qualora l'attivita' venatoria sia esercitata da piu' soggetti nello stesso appostamento, il numero massimo dei richiami vivi e' raddoppiato. Per lo storno e' consentito usare il numero massimo di dieci richiami per ogni cacciatore. 4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla provincia competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, al fine di legittimare la detenzione ed il possesso. 5. E' vietato l'uso di richiami vivi di cattura e feriti che non siano identificati mediante anello inamovibile fornito dalla provincia, numerato secondo le norme regionali, apposto sul tarso di ogni singolo esemplare. 6. La sostituzione di un richiamo di cattura puo' avvenire soltanto in caso di fuga accidentale o dietro consegna alla provincia del richiamo vivo o morto, munito di anellino.