Art. 33.
              Zone per l'allenamento e l'addestramento
             dei cani e per le gare e le prove cinofile
 
  1. Le province, anche concordemente tra di  esse,  istituiscono  le
zone  destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed
alle gare cinofile, e  ne  affidano  la  gestione  alle  associazioni
venatorie   riconosciute,   alle   associazioni   cinofile   ed  alle
associazioni professionali degli addestratori  cinofili,  nonche'  ad
imprenditori agricoli singoli o associati.
  2. Tali zone sono distinte in zone A, B, C e D.
  3.  Le  zone  A hanno carattere temporaneo e funzionano solo per la
durata degli allenamenti, delle  prove  e  delle  gare  di  interesse
provinciale,  regionale,  nazionale  o internazionale, con divieto di
abbattimento;  dette  zone,  limitatamente  alle  bandite  demaniali,
possono   avere  carattere  permanente  se  definite  di  particolare
interesse cinotecnico.
  4. Le attivita' di cui al comma 3 su  fauna  selvatica  allo  stato
naturale   sono  autorizzate  dalle  province,  d'intesa  con  l'ente
nazionale cinofilia italiana, e possono essere consentite nelle  oasi
di  protezione  e  nelle  zone  di  ripopolamento, nonche' nei parchi
regionali e bandite demaniali, sentito il  parere  dell'INFS,  previe
intese   con   gli   enti  gestori,  fermo  restando  il  divieto  di
abbattimento.
  5. Le zone B, di estensione fino a tremila ettari, hanno  carattere
permanente  salvo  revoca  e  possono  essere utilizzate per tutte le
altre gare o prove e per l'addestramento e l'allenamento dei cani per
tutto l'anno, con divieto di abbattimento. In tali zone e' vietata la
caccia.
  6. Le zone C, di  estensione  da  tre  a  cinquanta  ettari,  hanno
carattere   permanente   e   sono  istituite  per  l'addestramento  e
l'allenamento  dei  cani,  anche  con  l'abbattimento  di  fauna   di
allevamento   appartenente   a   specie  cacciabili;  il  periodo  di
funzionamento e' fissato dalla provincia.
  7. Su richiesta del titolare  possono  essere  istituite  zone  per
l'addestramento  e  l'allenamento  dei  cani  di tipo C nelle aziende
agri-turistico-venatorie  e   di   tipo   A   e   B   nelle   aziende
faunistico-venatorie.
  8.  Le  zone di tipo D o tane artificiali riguardano esclusivamente
l'addestramento, l'allenamento e le prove,  su  fauna  allevata,  per
cani  da  tana;  tali zone, di estensione non superiore ad un ettaro,
devono essere recintate.
  9. Possono essere altresi' istituite  zone  per  l'addestramento  e
l'allenamento  dei  cani  da seguito con la presenza di cinghiale, di
estensione non superiore ai 100 ettari, purche' recintate.
  10.  Le  amministrazioni  provinciali  possono   autorizzare   gare
cinofile  su selvaggina liberata in territorio non vincolato e previo
consenso dei proprietari o del conduttore del fondo su cui si  svolge
la gara.