Art. 33. Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile 1. Le province, anche concordemente tra di esse, istituiscono le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonche' ad imprenditori agricoli singoli o associati. 2. Tali zone sono distinte in zone A, B, C e D. 3. Le zone A hanno carattere temporaneo e funzionano solo per la durata degli allenamenti, delle prove e delle gare di interesse provinciale, regionale, nazionale o internazionale, con divieto di abbattimento; dette zone, limitatamente alle bandite demaniali, possono avere carattere permanente se definite di particolare interesse cinotecnico. 4. Le attivita' di cui al comma 3 su fauna selvatica allo stato naturale sono autorizzate dalle province, d'intesa con l'ente nazionale cinofilia italiana, e possono essere consentite nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento, nonche' nei parchi regionali e bandite demaniali, sentito il parere dell'INFS, previe intese con gli enti gestori, fermo restando il divieto di abbattimento. 5. Le zone B, di estensione fino a tremila ettari, hanno carattere permanente salvo revoca e possono essere utilizzate per tutte le altre gare o prove e per l'addestramento e l'allenamento dei cani per tutto l'anno, con divieto di abbattimento. In tali zone e' vietata la caccia. 6. Le zone C, di estensione da tre a cinquanta ettari, hanno carattere permanente e sono istituite per l'addestramento e l'allenamento dei cani, anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili; il periodo di funzionamento e' fissato dalla provincia. 7. Su richiesta del titolare possono essere istituite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani di tipo C nelle aziende agri-turistico-venatorie e di tipo A e B nelle aziende faunistico-venatorie. 8. Le zone di tipo D o tane artificiali riguardano esclusivamente l'addestramento, l'allenamento e le prove, su fauna allevata, per cani da tana; tali zone, di estensione non superiore ad un ettaro, devono essere recintate. 9. Possono essere altresi' istituite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguito con la presenza di cinghiale, di estensione non superiore ai 100 ettari, purche' recintate. 10. Le amministrazioni provinciali possono autorizzare gare cinofile su selvaggina liberata in territorio non vincolato e previo consenso dei proprietari o del conduttore del fondo su cui si svolge la gara.