Art. 34.
        Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica
              e nell'esercizio dell'attivita' venatoria
 
  1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla
produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati o a
pascoli  dalla  fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e
dall'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  e'  costituito  un  fondo
regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.
  2.   I  danni  arrecati  dalle  specie  selvatiche  possono  essere
risarciti  anche  mediante  polizze  assicurative   stipulate   dalla
provincia  o  dai  comitati  di gestione degli ambiti territoriali di
caccia.
  3. Con il fondo di cui al comma 1, le province risarciscono i danni
provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi
di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle  zone  di
sperimentazione  e  nei  centri  pubblici  di  riproduzione  di fauna
selvatica.
  4. Il risarcimento  dei  danni  provocati  nei  centri  privati  di
riproduzione  di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie,
nelle   aziende   agri-turistico-venatorie   e   nelle    zone    per
l'addestramento  dei  cani  e  per  le  gare  cinofile  fa  carico ai
rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni  provocati  negli
ambiti  territoriali  di caccia e' disposto dal comitati di gestione,
d'intesa con le province.
  5. Ai fini della gestione del fondo e'  costituito  e  preposto  un
comitato in ciascuna provincia, composto da:
   a) l'assessore provinciale delegato alla materia;
   b)  tre  rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente
rappresentative a livello provinciale;
   c) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute  a
livello   nazionale   e   maggiormente   rappresentative   a  livello
provinciale.
  6. Il proprietario o conduttore del fondo e'  tenuto  a  denunciare
immediatamente  i  danni  alla  provincia  o  al comitato di gestione
dell'ambito  territoriale  di  caccia,  qualora  costituito.   Questi
procedono  tempestivamente,  in  relazione  al  tipo di coltura, alle
necessarie verifiche  anche  mediante  sopralluoghi  ed  ispezioni  e
provvedono alla liquidazione nei novanta giorni successivi.