Art. 34. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attivita' venatoria 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'esercizio dell'attivita' venatoria, e' costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti. 2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalla provincia o dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia. 3. Con il fondo di cui al comma 1, le province risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica. 4. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali di caccia e' disposto dal comitati di gestione, d'intesa con le province. 5. Ai fini della gestione del fondo e' costituito e preposto un comitato in ciascuna provincia, composto da: a) l'assessore provinciale delegato alla materia; b) tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale; c) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello provinciale. 6. Il proprietario o conduttore del fondo e' tenuto a denunciare immediatamente i danni alla provincia o al comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia, qualora costituito. Questi procedono tempestivamente, in relazione al tipo di coltura, alle necessarie verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e provvedono alla liquidazione nei novanta giorni successivi.