Art. 35. Tasse di concessione regionale 1. Sono soggetti a tassa di concessione regionale, all'atto del rilascio o del rinnovo: a) l'autorizzazione all'esercizio di appostamento fisso; b) l'autorizzazione all'esercizio delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie; c) l'autorizzazione all'esercizio di centri privati di riproduzione della fauna selvatica; d) l'abilitazione venatoria. 2. Le tasse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono dovute nella misura fissata rispettivamente dalle voci n. 15, n. 16.1 e n. 16.2 della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni. 3. La tassa di cui al comma 1, lettera d), relativa alla voce n. 17, lettere a), b) e c) della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni, e' fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero I, della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni. 4. La tassa di cui al comma 1, lettera a), qualora l'appostamento sia utilizzato per la caccia al colombaccio ed ai palmipedi e trampolieri e sia costituito da uno o piu' capanni sussidiari in aggiunta al capanno principale, e' dovuta per ciascuno dei capanni autorizzati. 5. La tassa per il rinnovo della abilitazione venatoria non e' dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attivita' venatoria durante l'anno di riferimento, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero. 6. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata inoltre al cacciatore che, rinunciando all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia, rinunci anche all'attivita' venatoria. 7. Per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio a fini faunistici presentati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello regionale e dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale che contemplino, tra l'altro, nell'ambito della programmazione regionale, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica e di riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica, l'adozione di forme di lotta integrata e di tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, e' utilizzata la percentuale del gettito derivante dalla tassa di cui al comma 1, lettera d), stabilita all'art. 41, comma 2, lettera a).