Art. 35.
                   Tasse di concessione regionale
 
  1.  Sono  soggetti  a  tassa di concessione regionale, all'atto del
rilascio o del rinnovo:
   a) l'autorizzazione all'esercizio di appostamento fisso;
   b)     l'autorizzazione      all'esercizio      delle      aziende
faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie;
   c)   l'autorizzazione   all'esercizio   di   centri   privati   di
riproduzione della fauna selvatica;
   d) l'abilitazione venatoria.
  2.  Le  tasse  di  cui  al comma 1, lettere a), b) e c) sono dovute
nella misura fissata rispettivamente dalle voci n. 15, n. 16.1  e  n.
16.2  della  tariffa  annessa  al  D.Lgs.  22  giugno  1991, n. 230 e
successive modificazioni.
  3. La tassa di cui al comma 1, lettera d), relativa  alla  voce  n.
17,  lettere  a),  b)  e c) della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno
1991, n. 230 e successive modificazioni, e' fissata nella misura  del
cinquanta per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero
I,  della  tariffa  annessa  al  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 641 e
successive modificazioni.
  4. La tassa di cui al comma 1, lettera a),  qualora  l'appostamento
sia  utilizzato  per  la  caccia  al  colombaccio  ed  ai palmipedi e
trampolieri e sia costituito da uno  o  piu'  capanni  sussidiari  in
aggiunta  al  capanno  principale, e' dovuta per ciascuno dei capanni
autorizzati.
  5. La tassa per il rinnovo  della  abilitazione  venatoria  non  e'
dovuta  qualora  il  cacciatore  non  eserciti  l'attivita' venatoria
durante l'anno di  riferimento,  ovvero  la  eserciti  esclusivamente
all'estero.
  6.  Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di
caccia, la tassa  regionale  deve  essere  rimborsata.  La  tassa  di
concessione  regionale  viene  rimborsata  inoltre al cacciatore che,
rinunciando  all'assegnazione  dell'ambito  territoriale  di  caccia,
rinunci anche all'attivita' venatoria.
  7. Per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti
di  valorizzazione  del territorio a fini faunistici presentati dalle
associazioni   venatorie   riconosciute   a   livello   nazionale   e
maggiormente rappresentative a livello regionale e dalle associazioni
agricole   maggiormente   rappresentative  a  livello  regionale  che
contemplino, tra l'altro, nell'ambito della programmazione regionale,
la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica  e  di
riproduttori   nel   periodo   autunnale,   la   manutenzione   degli
apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica,  l'adozione  di
forme   di   lotta   integrata   e   di   tecnologie  innovative  non
pregiudizievoli per l'ambiente, la  valorizzazione  agrituristica  di
percorsi  per  l'accesso  alla natura e alla conoscenza scientifica e
culturale della fauna ospite, la manutenzione e  pulizia  dei  boschi
anche  al fine di prevenire incendi, e' utilizzata la percentuale del
gettito derivante  dalla  tassa  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),
stabilita all'art. 41, comma 2, lettera a).