Art. 36.
                         Vigilanza venatoria
 
 
  1.  La  vigilanza  sull'applicazione  della  normativa  vigente  in
materia faunistico-venatoria e' affidata:
   a) agli agenti venatori  dipendenti  dalle  province,  che  devono
espletare  tale servizio con almeno un agente dipendente ogni tremila
ettari di territorio utile alla caccia o protetto a fini venatori;
   b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie,  agricole
e   di   protezione   ambientale   presenti   nel   comitato  tecnico
faunistico-venatorio nazionale  e  a  quelle  delle  associazioni  di
protezione ambientale riconosciute dai competenti organi statali alle
quali  sia  attribuita  la  qualifica di guardia giurata ai sensi del
R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
  2. La vigilanza di cui al  comma  1  e'  affidata,  altresi',  agli
ufficiali,  sottoufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato,
alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria,  alle  guardie  giurate  comunali,  forestali  e
campestri  ed alle guardie private riconosciute ai sensi del R.D.  18
giugno 1931, n. 773; e' affidata  altresi'  alle  guardie  ecologiche
volontarie riconosciute ai sensi della L.R. 19 luglio 1992, n. 29.
  3.  Gli  agenti  svolgono  le  proprie  funzioni  nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza.
  4. Agli agenti  venatori  pubblici  con  compiti  di  vigilanza  e'
vietato  l'esercizio  venatorio  nell'ambito  del  territorio  in cui
esercitano le funzioni. Per  le  guardie  venatorie  volontarie  tale
divieto e' limitato al tempo in cui vengono esercitate le funzioni.
  5.  Le  province  coordinano  l'attivita'  delle guardie volontarie
delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.