Art. 36. Vigilanza venatoria 1. La vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia faunistico-venatoria e' affidata: a) agli agenti venatori dipendenti dalle province, che devono espletare tale servizio con almeno un agente dipendente ogni tremila ettari di territorio utile alla caccia o protetto a fini venatori; b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dai competenti organi statali alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 2. La vigilanza di cui al comma 1 e' affidata, altresi', agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; e' affidata altresi' alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della L.R. 19 luglio 1992, n. 29. 3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 4. Agli agenti venatori pubblici con compiti di vigilanza e' vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Per le guardie venatorie volontarie tale divieto e' limitato al tempo in cui vengono esercitate le funzioni. 5. Le province coordinano l'attivita' delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.