Art. 37. Guardie venatorie volontarie ed ecologiche 1. La qualifica di guardia venatoria volontaria puo' essere concessa a cittadini in possesso di un attestato di idoneita' rilasciato dalle province, previo superamento di un apposito esame. 2. La commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 1 e' nominata dalla provincia ed e' composta da: a) un funzionario della provincia con funzioni di presidente; b) un funzionario della Regione; c) un esperto scelto tra i docenti del corso di preparazione e aggiornamento di cui all'art. 38; d) due rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute operanti nella provincia; e) due rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale; f) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello provinciale; g) un rappresentante dell'ente nazionale cinofilia italiana. 3. La commissione di cui al comma 2 e' validamente costituita con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. 4. Ai componenti la commissione non e' dovuta alcuna indennita'. 5. La giunta regionale stabilisce le materie oggetto di esame e determina le modalita' di ammissione all'esame stesso, nonche' la procedura del suo svolgimento. 6. I cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, a norma del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, alla data di entrata in vigore della legge 157/1992, non sono soggetti all'esame di idoneita' di cui al comma 1 ed acquisiscono anche la qualifica di guardia ecologica, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 29/1992. 7. Le province svolgono ogni due anni corsi di aggiornamento per guardie venatorie volontarie. Ai corsi sono tenuti a partecipare, per almeno i due terzi delle lezioni, le guardie venatorie volontarie gia' abilitate; a quelli svolti dalle province sono tenuti a partecipare gli agenti venatori dipendenti dalla provincia stessa.