Art. 38.
                 Corsi di preparazione per aspiranti
                    guardie venatorie volontarie
 
  1.  Le  province  organizzano corsi di preparazione delle aspiranti
guardie venatorie  volontarie.  Per  l'organizzazione  dei  corsi  le
province  possono  avvalersi delle associazioni venatorie, agricole e
di protezione ambientale di cui all'art. 36, comma 1,  sull'attivita'
delle quali esercitano la vigilanza.