Art. 38. Corsi di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie 1. Le province organizzano corsi di preparazione delle aspiranti guardie venatorie volontarie. Per l'organizzazione dei corsi le province possono avvalersi delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale di cui all'art. 36, comma 1, sull'attivita' delle quali esercitano la vigilanza.