Art. 39. Divieti e limitazioni 1. E' vietato: a) cacciare nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita' sportive; b) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali; c) cacciare nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, individuate con atto della giunta regionale, sentito il parere dell' istituto nazionale per la fauna selvatica; d) cacciare ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della autorita' militare, o dove esistano beni monumentali, purche' dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto; e) cacciare nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali salvo quelli in stato di evidente abbandono; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; g) trasportare, all'interno di centri abitati e delle altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed inserite nella custodia. L'attraversamento delle zone di divieto di cui alla lettera e) e' consentito con armi da fuoco scariche; h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili; l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione; m) cacciare quando il territorio e' coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E' comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purche' non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio, entro un massimo di mt 50 dalle relative rive o argini; n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'art. 22, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla provincia competente; p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 32, comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 6; q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 6; r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati, ovvero legati per le ali, e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, esclusa la civetta meccanica, con o senza amplificazione del suono; s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca quando il possessore le circondi con tabelle esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia; t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; u) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette vive; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balestre; v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; aa) esercitare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 33; bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonche' loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus), salvo quelli provenienti dall'estero muniti della relativa certificazione; cc) commerciare esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti, salvo quelli provenienti dall'estero muniti della relativa certificazione e quelli gia' posseduti e denunciati dalle province fino al loro esaurimento; dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte a specifici ambiti territoriali, fermo restando quanto previsto dall'art. 635 del Codice penale; ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalita' previste dalla presente legge, e della fauna selvatica lecitamente abbattuta; ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio; gg) cacciare in tutti i valichi montani indicati nei calendari venatori ed interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna individuate dalla Regione, su segnalazione dell'lstituto nazionale per la fauna selvatica, per una distanza di mille metri dagli stessi; hh) ricorrere a forme di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici; ii) utilizzare per l'esercizio venatorio armi e mezzi non rientranti fra quelli ammessi dall'art. 13 della legge 157/1992; ll) cacciare in forma vagante sui terreni in attualita' di coltivazione previsti dall'art. 15, comma 7, della legge 157/1992, nonche' in quelli individuati ai sensi dell'art. 21, comma 4; mm) cacciare nei fondi chiusi da muro, rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita' di almeno m 1,50 e la larghezza di almeno m 3,00; nn) cacciare nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado, secondo quanto stabilito all'art. 21, comma 9; oo) immettere o liberare fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle specie da immettere; pp) immettere o liberare fauna selvatica nel territorio regionale fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 23 della presente legge; qq) effettuare la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; rr) usare, durante l'esercizio venatorio, un numero di cani superiore a quello previsto dall'art. 30, comma 11; ss) usare petardi o attrezzi similari per scovare fauna selvatica; tt) recare disturbo alla fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita per scopi venatori da ambiti in cui e' vietata la caccia; uu) usare fonti luminose per la ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla provincia competente per territorio; vv) addestrare o condurre cani liberi al di fuori delle zone e dei tempi consentiti dalla presente legge, fatta eccezione per cani da pastore al seguito del bestiame; zz) abbandonare bossoli di cartucce durante l'esercizio venatorio.