Art. 39.
                        Divieti e limitazioni
 
  1. E' vietato:
   a)  cacciare  nei  giardini,  nei  parchi  pubblici e privati, nei
parchi storici e archeologici e  nei  terreni  adibiti  ad  attivita'
sportive;
   b)  cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e
nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione nazionale  in
materia di parchi e riserve naturali;
   c) cacciare nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento
e  cattura,  nei  centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle
foreste  demaniali  ad  eccezione  di  quelle  che   non   presentino
condizioni  favorevoli  alla  riproduzione  ed alla sosta della fauna
selvatica, individuate con atto della giunta  regionale,  sentito  il
parere dell' istituto nazionale per la fauna selvatica;
   d)  cacciare  ove  vi  siano opere di difesa dello Stato ed ove il
divieto  sia  richiesto  a  giudizio  insindacabile  della  autorita'
militare,  o dove esistano beni monumentali, purche' dette zone siano
delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
   e) cacciare  nelle  aie  e  nelle  corti  o  altre  pertinenze  di
fabbricati  rurali salvo quelli in stato di evidente abbandono; nelle
zone comprese nel raggio di cento metri  da  immobili,  fabbricati  e
stabili  adibiti  ad  abitazione  o  a  posto  di lavoro e a distanza
inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e  da
strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
   f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di
fucile   da   caccia  con  canna  ad  anima  liscia,  o  da  distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e  stabili
adibiti  ad  abitazione  o a posto di lavoro; di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle  poderali  ed
interpoderali;  di  funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a
sospensione; di stabbi, stazzi,  recinti  ed  altre  aree  delimitate
destinate  al  ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo
di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
   g) trasportare, all'interno di centri abitati e delle  altre  zone
ove  e'  vietata  l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di
qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio
venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche  ed
inserite  nella  custodia. L'attraversamento delle zone di divieto di
cui alla lettera e) e' consentito con armi da fuoco scariche;
   h)  cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare,
a scopo venatorio, scafandri  o  tute  impermeabili  da  sommozzatore
negli specchi o corsi d'acqua;
   i)  cacciare  sparando  da  veicoli  a  motore  o  da natanti o da
aeromobili;
   l) cacciare  a  distanza  inferiore  a  cento  metri  da  macchine
operatrici agricole in funzione;
   m)  cacciare  quando  il  territorio  e' coperto in tutto o per la
maggior parte di neve. E' comunque consentita la caccia a palmipedi e
trampolieri  negli  specchi  d'acqua  artificiali,  laghi,  stagni  e
acquitrini,  purche' non siano in tutto o nella maggior parte coperti
da ghiaccio, entro un massimo di mt 50 dalle relative rive o argini;
   n) cacciare negli stagni, nelle paludi  e  negli  specchi  d'acqua
artificiali  in  tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su
terreni allagati da piene di fiume;
   o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati  di  mammiferi  e
uccelli  appartenenti  alla  fauna  selvatica,  salvo  che  nei  casi
previsti dall'art. 22, comma 1,  o  nelle  zone  di  ripopolamento  e
cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle oasi
di     protezione,     nelle    aziende    faunistico-venatorie    ed
agri-turistico-venatorie per sottrarli a sicura distruzione o  morte,
purche',  in  tale  ultimo  caso,  se  ne  dia  pronto  avviso  nelle
ventiquattro ore successive alla provincia competente;
   p) usare richiami vivi, al di fuori dei  casi  previsti  dall'art.
32, comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 6;
   q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia
agli acquatici salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 6;
   r)  usare  a  fini  di  richiamo uccelli vivi accecati o mutilati,
ovvero legati  per  le  ali,  e  richiami  acustici  a  funzionamento
meccanico,  elettromagnetico  o  elettromeccanico, esclusa la civetta
meccanica, con o senza amplificazione del suono;
   s) cacciare negli specchi  d'acqua  ove  si  esercita  l'industria
della  pesca  o  dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle valli da
pesca quando il possessore le circondi con tabelle esenti  da  tasse,
indicanti il divieto di caccia;
   t)   commerciare   fauna   selvatica   morta  non  proveniente  da
allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
   u) usare munizione spezzata per la  caccia  agli  ungulati;  usare
esche  o  bocconi  avvelenati,  vischio  o  altre  sostanze  adesive,
trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni  similari;  fare
impiego di civette vive; usare armi da sparo munite di silenziatore o
impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balestre;
   v)  vendere  a  privati  e  detenere  da  parte  di questi reti da
uccellagione;
   z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
   aa)  esercitare in qualunque forma il  tiro  a  volo  su  uccelli,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 33;
   bb)  vendere,  detenere  per  vendere,  acquistare  uccelli vivi o
morti,  nonche'   loro   parti   o   prodotti   derivati   facilmente
riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano
alle  seguenti  specie:   germano reale (anas platyrhynchos); pernice
rossa (alectoris rufa);  pernice  di  Sardegna  (alectoris  barbara);
starna  (perdix  perdix);  fagiano (phasianus colchicus); colombaccio
(columba palumbus), salvo quelli provenienti dall'estero muniti della
relativa certificazione;
   cc)  commerciare  esemplari  vivi  di specie di avifauna selvatica
nazionale non provenienti da allevamenti,  salvo  quelli  provenienti
dall'estero  muniti  della  relativa  certificazione  e  quelli  gia'
posseduti e denunciati dalle province fino al loro esaurimento;
   dd) rimuovere, danneggiare o comunque  rendere  inidonee  al  loro
fine   le   tabelle   legittimamente   apposte   a  specifici  ambiti
territoriali, fermo restando quanto previsto dall'art. 635 del Codice
penale;
   ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di  fauna  selvatica,
ad  eccezione  dei  capi  utilizzati  come richiami vivi nel rispetto
delle  modalita'  previste  dalla  presente  legge,  e  della   fauna
selvatica lecitamente abbattuta;
   ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio;
   gg)  cacciare  in  tutti  i valichi montani indicati nei calendari
venatori ed  interessati  dalle  rotte  di  migrazione  dell'avifauna
individuate  dalla  Regione,  su segnalazione dell'lstituto nazionale
per la fauna selvatica, per una distanza di mille metri dagli stessi;
   hh) ricorrere a forme di uccellagione e di cattura di uccelli e di
mammiferi selvatici;
   ii)  utilizzare  per  l'esercizio  venatorio  armi  e  mezzi   non
rientranti fra quelli ammessi dall'art. 13 della legge 157/1992;
   ll)  cacciare  in  forma  vagante  sui  terreni  in  attualita' di
coltivazione previsti dall'art. 15, comma 7,  della  legge  157/1992,
nonche' in quelli individuati ai sensi dell'art. 21, comma 4;
   mm)  cacciare  nei fondi chiusi da muro, rete metallica o da altra
effettiva chiusura di altezza non inferiore a m 1,20  o  da  corsi  o
specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondita' di almeno m
1,50 e la larghezza di almeno m 3,00;
   nn) cacciare nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e
semibrado, secondo quanto stabilito all'art. 21, comma 9;
   oo)   immettere   o   liberare   fauna   selvatica  nelle  aziende
faunistico-venatorie dalla data del 31 agosto a  quella  di  chiusura
della caccia alle specie da immettere;
   pp)  immettere o liberare fauna selvatica nel territorio regionale
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14  e  23  della  presente
legge;
   qq)   effettuare   la   posta   alla  beccaccia  e  la  caccia  da
appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
   rr) usare,  durante  l'esercizio  venatorio,  un  numero  di  cani
superiore a quello previsto dall'art. 30, comma 11;
   ss) usare petardi o attrezzi similari per scovare fauna selvatica;
   tt)  recare disturbo alla fauna selvatica al fine di provocarne la
fuoriuscita per scopi venatori da ambiti in cui e' vietata la caccia;
   uu) usare fonti luminose per  la  ricerca  della  fauna  selvatica
durante   le  ore  notturne,  fatte  salve  eventuali  autorizzazioni
rilasciate dalla provincia competente per territorio;
   vv) addestrare o condurre cani liberi al di fuori delle zone e dei
tempi consentiti dalla presente legge, fatta eccezione  per  cani  da
pastore al seguito del bestiame;
   zz) abbandonare bossoli di cartucce durante l'esercizio venatorio.