Art. 4. Piano faunistico-venatorio regionale 1. Il piano faunistico-venatorio regionale detta criteri e indirizzi per la stesura dei piani provinciali di cui all'art. 5, anche in base ai criteri forniti dai competenti organi dello Stato ai sensi dell'art. 10, comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; il piano faunistico-venatorio regionale assicura il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 5. 2. Il piano faunistico-venatorio regionale disciplina: a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali; b) le attivita' tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalita' omogenee di rilevazione e di censimento; c) i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono essere costituite aziende faunistico venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; d) gli indirizzi e le modalita' di coordinamento delle attivita' previste dalla presente legge con gli obiettivi ed i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette; e) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistici-venatori; f) il rapporto numerico minimo tra gli agenti di vigilanza dipendenti dalle province ed il territorio agro-silvo-pastorale; 3. Il piano faunistico-venatorio regionale e' corredato da: a) cartografie del territorio regionale in scala 1:100.000 e 1:10.000, indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico-venatoria; b) carta delle potenzialita' e delle vocazioni faunistiche; c) programma di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale; d) programma di salvaguardia delle zone montane per l'incremento e il controllo della tipica fauna selvatica appenninica.