Art. 4.
                Piano faunistico-venatorio regionale
 
  1.  Il  piano  faunistico-venatorio  regionale  detta   criteri   e
indirizzi  per  la  stesura  dei piani provinciali di cui all'art. 5,
anche in base ai criteri forniti dai competenti organi dello Stato ai
sensi dell'art. 10, comma 11, della legge 11 febbraio 1992,  n.  157;
il  piano  faunistico-venatorio  regionale  assicura il perseguimento
degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 5.
  2. Il piano faunistico-venatorio regionale disciplina:
   a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le  tipologie
territoriali;
   b)  le  attivita'  tese  alla  conoscenza delle risorse naturali e
della consistenza faunistica, anche con la  previsione  di  modalita'
omogenee di rilevazione e di censimento;
   c) i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono
essere    costituite    aziende    faunistico    venatorie,   aziende
agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale;
   d) gli indirizzi e le modalita' di coordinamento  delle  attivita'
previste dalla presente legge con gli obiettivi ed i criteri previsti
dalla  normativa  regionale  in  materia  di salvaguardia e di tutela
delle aree naturali protette;
   e)  il  piano  finanziario  regionale annuale per la realizzazione
degli interventi faunistici-venatori;
   f) il  rapporto  numerico  minimo  tra  gli  agenti  di  vigilanza
dipendenti dalle province ed il territorio agro-silvo-pastorale;
  3. Il piano faunistico-venatorio regionale e' corredato da:
   a)  cartografie  del  territorio  regionale  in  scala 1:100.000 e
1:10.000, indicanti le emergenze naturalistiche  e  le  utilizzazioni
territoriali    aventi    stretta   connessione   con   la   gestione
faunistico-venatoria;
   b) carta delle potenzialita' e delle vocazioni faunistiche;
   c) programma di protezione della fauna selvatica autoctona di  cui
sia  accertata  una  diminuzione  della  popolazione  sul  territorio
regionale;
   d) programma di salvaguardia delle zone montane per l'incremento e
il controllo della tipica fauna selvatica appenninica.