Art. 40. Sanzioni 1. Ferme restando le sanzioni previste dall' art. 31 della legge 157/1992, per la violazione della normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per tabellazione abusiva, uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle; b) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera f); c) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera g); d) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera h); e) da lire 500.000 a lire 3.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera i); f) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera l); g) da lire 300.000 a lire 1.800.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' art. 39, comma 1 lettere m) ed n); h) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' art. 39, comma 1, lettera o); i) da lire 500.000 a lire 3.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera u); in caso di recidiva, oltre al raddoppio della sanzione ai sensi del comma 4, e' prevista altresi' la sospensione del tesserino di cui all' art. 29 per un periodo da uno a tre anni; l) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettere v) e z); m) da lire 300.000 a lire 1.800.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' art. 39, comma 1, lettera cc); n) da lire 300.000 a lire 1.800.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera ee); o) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' art. 39, comma 1, lettera gg); p) da lire 300.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1 lettera ii); q) da lire 300.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera mm); r) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera nn); s) da lire 100.000 a lire 600.000 per la violazione delle disposizioni di cui all' art. 39, comma 1, lettera rr) e lettera vv); t) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera ss); u) da lire 200.000 a lire 1.200.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera tt); v) l'esercizio della tassidermia o imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all' art. 24 e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni capo rinvenuto; z) la violazione di ogni altro obbligo previsto dall'art. 24 o dalle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 150.000 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce. 2. Per le violazioni di cui all' art. 24, a norma dell'art. 30, comma 2, legge 157/1992, si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. 3. Per le violazioni non espressamente previste si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000. 4. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate. 5. Nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 32 della legge 157/1992, e' prevista la sospensione o la revoca della licenza di fucile per uso di caccia, e' disposta altresi', per un periodo di pari durata, la sospensione del tesserino. 6. Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dalle province, che riscuotono i relativi proventi. 7. Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla legge 157/1992 si osservano le procedure contemplate nella L.R. 5 luglio 1983, n. 16.