Art. 40.
                              Sanzioni
 
  1.  Ferme  restando  le sanzioni previste dall' art. 31 della legge
157/1992, per la violazione della normativa statale  e  regionale  in
materia  faunistico-venatoria,  salvo che il fatto sia previsto dalla
legge come reato, si applicano le  seguenti  sanzioni  amministrative
pecuniarie:
   a)  da lire 200.000 a lire 1.200.000 per tabellazione abusiva, uso
improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o  danneggiamento
delle tabelle;
   b)  da  lire  200.000  a  lire  1.200.000  per la violazione delle
disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera f);
   c) da lire 200.000  a  lire  1.200.000  per  la  violazione  delle
disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera g);
   d)  da  lire  200.000  a  lire  1.200.000  per la violazione delle
disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera h);
   e) da lire 500.000  a  lire  3.000.000  per  la  violazione  delle
disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera i);
   f)  da  lire  200.000  a  lire  1.200.000  per la violazione delle
disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera l);
   g) da lire 300.000  a  lire  1.800.000  per  la  violazione  delle
disposizioni di cui all' art. 39, comma 1 lettere m) ed n);
   h)  da  lire  200.000  a  lire  1.200.000  per la violazione delle
disposizioni di cui all' art. 39, comma 1, lettera o);
   i) da lire 500.000  a  lire  3.000.000  per  la  violazione  delle
disposizioni  di  cui  all'art.  39,  comma 1, lettera u); in caso di
recidiva, oltre al raddoppio della sanzione ai sensi del comma 4,  e'
prevista  altresi'  la  sospensione del tesserino di cui all' art. 29
per un periodo da uno a tre anni;
   l) da lire 200.000  a  lire  1.200.000  per  la  violazione  delle
disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettere v) e z);
   m)  da  lire  300.000  a  lire  1.800.000  per la violazione delle
disposizioni di cui all' art. 39, comma 1, lettera cc);
   n) da lire 300.000  a  lire  1.800.000  per  la  violazione  delle
disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera ee);
   o)  da  lire  200.000  a  lire  1.200.000  per la violazione delle
disposizioni di cui all' art. 39, comma 1, lettera gg);
   p) da lire 300.000  a  lire  1.200.000  per  la  violazione  delle
disposizioni di cui all'art. 39, comma 1 lettera ii);
   q)  da  lire  300.000  a  lire  1.200.000  per la violazione delle
disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera mm);
   r) da lire 200.000  a  lire  1.200.000  per  la  violazione  delle
disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera nn);
   s)  da  lire  100.000  a  lire  600.000  per  la  violazione delle
disposizioni di cui all' art. 39, comma 1, lettera rr) e lettera vv);
   t) da lire 200.000  a  lire  1.200.000  per  la  violazione  delle
disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera ss);
   u)  da  lire  200.000  a  lire  1.200.000  per la violazione delle
disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera tt);
   v)  l'esercizio   della   tassidermia   o   imbalsamazione   senza
l'autorizzazione  di  cui  all'  art.  24  e'  soggetto alla sanzione
amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni capo rinvenuto;
   z)  la  violazione  di  ogni altro obbligo previsto dall'art. 24 o
dalle  prescrizioni  contenute  nella  relativa   autorizzazione   e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 150.000
per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.
  2. Per le violazioni di cui all' art. 24,  a  norma  dell'art.  30,
comma  2, legge 157/1992, si applicano le medesime sanzioni comminate
per l'abbattimento degli animali le  cui  spoglie  sono  oggetto  del
trattamento descritto.
  3.  Per  le  violazioni  non  espressamente  previste si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000  a
lire 1.200.000.
   4.  In  caso  di  recidiva  le  sanzioni  di  cui  al comma 1 sono
raddoppiate.
  5. Nelle  ipotesi  in  cui,  ai  sensi  dell'art.  32  della  legge
157/1992,  e'  prevista  la  sospensione o la revoca della licenza di
fucile per uso di caccia, e' disposta altresi',  per  un  periodo  di
pari durata, la sospensione del tesserino.
  6.    Le   funzioni   inerenti   all'irrogazione   delle   sanzioni
amministrative sono  esercitate  dalle  province,  che  riscuotono  i
relativi proventi.
  7.  Per  quanto  non  previsto  dalla  presente legge e dalla legge
157/1992 si osservano le procedure contemplate nella  L.R.  5  luglio
1983, n.  16.