Art. 41.
                      Ripartizione dei proventi
 
  1. Sono stanziate, per le finalita' indicate al comma 2, somme pari
almeno alla totalita' dei proventi derivanti dalle tasse regionali di
concessione in materia di caccia.
  2. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite come appresso:
   a)  venticinque  per  cento alla Regione per i compiti di cui alla
presente legge;
   b) sessantacinque per cento alle province  per  l'esercizio  delle
funzioni  di  cui  alla presente legge, compreso il rimborso spese ai
comuni per il rilascio dei tesserini di cui all' art. 29;
   c) dieci per cento  alle  associazioni  venatorie  riconosciute  a
livello nazionale, operanti nella regione.