Art. 41. Ripartizione dei proventi 1. Sono stanziate, per le finalita' indicate al comma 2, somme pari almeno alla totalita' dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia. 2. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite come appresso: a) venticinque per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge; b) sessantacinque per cento alle province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, compreso il rimborso spese ai comuni per il rilascio dei tesserini di cui all' art. 29; c) dieci per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella regione.