Art. 42.
                       Autorizzazioni di spesa
 
  1.  I  proventi  delle  tasse  di  concessione regionale in materia
venatoria affluiscono al capitolo  del  bilancio  regionale  1001003,
gia'  istituito nello stato di previsione delle entrate, al titolo I,
categoria I, cosÿi' modificato "proventi delle tasse  di  concessione
regionale  in  materia  venatoria"  e,  per  gli  anni successivi, al
capitolo corrispondente.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente  legge  si
fa fronte con le entrate di cui al comma precedente.
  3.  La  legge  di  bilancio  determina  annualmente l'entita' delle
seguenti spese  a  carattere  continuativo  previste  nella  presente
legge:
   a) spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio,
per attivita' tecniche di ricerca in materia di caccia previste dalla
presente   legge   e  per  iniziative  di  formazione,  promozione  e
rappresentanza della Regione di cui all'art. 2, comma 2;
   b) spese  per  l'erogazione  alle  province  di  somme  occorrenti
all'esercizio delle funzioni attribuite di cui all'art. 2, comma 1;
   c)  concessione  di  contributi  alle  associazioni  venatorie per
organizzazione di interventi in materia di gestione faunistica e  per
la  realizzazione  di convegni e seminari in materia di caccia di cui
all'art. 35, comma 5.