Art. 42. Autorizzazioni di spesa 1. I proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria affluiscono al capitolo del bilancio regionale 1001003, gia' istituito nello stato di previsione delle entrate, al titolo I, categoria I, cosÿi' modificato "proventi delle tasse di concessione regionale in materia venatoria" e, per gli anni successivi, al capitolo corrispondente. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le entrate di cui al comma precedente. 3. La legge di bilancio determina annualmente l'entita' delle seguenti spese a carattere continuativo previste nella presente legge: a) spese per interventi regionali in campo faunistico e venatorio, per attivita' tecniche di ricerca in materia di caccia previste dalla presente legge e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione di cui all'art. 2, comma 2; b) spese per l'erogazione alle province di somme occorrenti all'esercizio delle funzioni attribuite di cui all'art. 2, comma 1; c) concessione di contributi alle associazioni venatorie per organizzazione di interventi in materia di gestione faunistica e per la realizzazione di convegni e seminari in materia di caccia di cui all'art. 35, comma 5.